Luigi Guanella: Opere edite e inedite
Luigi Guanella
Regole S. d. C. - 1905
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REGOLE DEI SERVI DELLA CARITÀ (1905)

Parte I CARATTERE DELL'ISTITUTO

Capo IX. DEL VOTO DI POVERTÀ ED A QUANTO ESSO OBBLIGHI

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Capo IX.

DEL VOTO DI POVERTÀ

ED A QUANTO ESSO OBBLIGHI

 

1. Emettendo questo voto, i Servi della Carità rinunciano al diritto di disporre lecitamente di qualunque cosa temporale[17] senza il beneplacito dei superiori legittimi.- 1117 -

2. Però non possono presso di sé ritenere l'amministrazione dei propri beni.

3. Convien pertanto, che, avanti l'emissione dei voti, dispongano, come loro piace e con il beneplacito pure dei superiori maggiori, quanto possiedono in favore di terzi ovvero anche del proprio istituto.

A persone benviste ovvero al proprio istituto possono pur cedere l'amministrazione dei propri beni.

4. Ma vi si può apporre la condizione che sia ad ogni momento revocabile tale cessione d'amministrazione e tanto più se il cessionario uscisse dallo istituto.

5. Nondimeno sia la revoca e sia il cambiamento di amministrazione non si può fare senza il consenso del superiore, finché il soggetto sia legato mercé dei voti allo istituto.

6. La disposizione intorno all'uso ed all'usufrutto e l'amministratore che vi si assegna si fa tanto per atto pubblico quanto per atto privato.

 7. I professi ritengono il dominio radicale dei propri beni, né si permette che se ne[18] spoglino per atti inter vivos2, avanti aver emesso i voti perpetui.

8. Tutti e singoli i Servi della Carità, prima di emettere i voti temporanei, è bene che per testamento dispongano di tutti i propri beni presenti e futuri.

9. Perché poi i confratelli dell'istituto che emettono i voti perpetui si spoglino del dominio radicale per atto inter vivos, si richiede il permesso della Santa Sede.

10. Parimente è necessario il beneplacito della Santa Sede ai confratelli dei voti perpetui, sia per far testamento che per mutare il già fatto.

Tuttavia in casi veramente urgenti basterà la licenza dell'ordinario ovvero del superiore generale od anche del semplice superiore locale, se non si può altrimenti.

11. Senza il permesso della Santa Sede e col semplice permesso del superiore generale e se urge anche del solo superiore locale, si possono anche dai confratelli coi voti - 1118 -perpetui compiere quegli atti di proprietà che son prescritti dalle leggi.

12. Dei beni poi che dopo la professione dei voti perpetui in qualunque modo loro pervengano possono i confratelli disporre,[19] come potevano disporre dei beni che possedevano avanti la professione.

13. Sono poi a pieno favore dell'istituto tutti quei beni che in qualunque modo, per industria o in riguardo dell'istituto, possano ottenere dopo l'emissione dei voti.

14. Tutto ciò che è suppellettile, vitto e vestito è comune ai membri dell'istituto.

Ma quanto alle vesti di stretto uso personale, è conveniente che ai singoli confratelli siano assegnate e distribuite le lingerie e vesti proprie.

15. Nelle suppellettili e nelle vesti i confratelli non abbiano veruna cosa superflua e ripugnante alla povertà religiosa, ma nemmeno si neghi loro ciò che è necessario.





p. 1117
2 L'espressione, usata anche più sotto, indica un atto legale immediatamente effettivo, in contrapposizione al testamento, che entra in vigore alla morte del testatore.



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