Luigi Guanella: Opere edite e inedite
Luigi Guanella
Regole S. d. C. - 1905
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REGOLE DEI SERVI DELLA CARITÀ (1905)

Parte I CARATTERE DELL'ISTITUTO

Capo XVI. DEGLI INFERMI

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Capo XVI.

DEGLI INFERMI

 

1. [29]Per quanto si può ed almeno nelle case maggiori sia un luogo adatto per curarvi i confratelli ammalati.

2. Si assegni poi uno o più confratelli di carità e di attitudine, per prestare agli infermi quelle vigili cure e servizi di cui abbisognano.

Il superiore pure si prenderà cura per gli alimenti e le medicine opportune.

3. Dove se ne scorga il bisogno, si chiami il medico ed a quello conviene poi da tutti attenersi.

4. Né si lascino mancare le cure spirituali.

Per tempo si chiami il confessore e quel confessore che l'infermo meglio desidera.

Lo si chiami di buona voglia, tante volte quante lo desidera l'infermo stesso.- 1124 -

5. Quanto alla santa Comunione è da acquietarsi pienamente al giudizio del confessore.

6. Se il male si fa grave, non si tardi dal superiore e dagli infermieri perché[30] l'infermo in tempo opportuno riceva il sacramento di Estrema Unzione.

7. E quando l'agonia è ormai prossima, si chiami il sacerdote, il quale abbia cura di aiutare il morente secondo l'indirizzo che è descritto nel Rituale romano.


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