Luigi Guanella: Opere edite e inedite
Luigi Guanella
Regole S. d. C. - 1905
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REGOLE DEI SERVI DELLA CARITÀ (1905)

Parte I CARATTERE DELL'ISTITUTO

Capo XVIII. LICENZIAMENTO DALL'ISTITUTO

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Capo XVIII.

LICENZIAMENTO DALL'ISTITUTO

 

1. [31]Il diritto di licenziare sia i novizi sia i professi è serbato ai superiori maggiori dell'istituto, i quali in tale argomento si regolano secondo le Costituzioni dell'istituto medesimo o tenore i decreti pontifici espressi nella costituzione Conditae4 di cui è detto a suo luogo.

2. Per licenziare un confratello legato da voti temporanei si richiedono cause gravi approvate dal maggior numero dei membri del Consiglio superiore.- 1125 -

3. Per licenziare poi un confratello dei voti perpetui si richiedono più gravi cause congiunte colla incorreggibilità, approvate tali cause dal suffragio segreto in maggior numero dei membri del Consiglio superiore.

4. Di più in tal caso si richiede la conferma della Sacra Congregazione, di modo che il licenziamento del superior generale col suo Consiglio non ha effetto se non sia confermato dalla Sacra Congregazione.

5. [32]Ad ogni modo se il confratello legato da voti si allontana dall'istituto, conviene che egli stesso in persona o per esso il superiore domandi ed ottenga la dispensa dai voti dalla Sacra Congregazione.

6. La poca salute non è mai argomento sufficiente per licenziare un confratello che abbia emesso i voti perpetui.

Nemmeno per debolezza di salute si può licenziare un confratello dei voti temporanei, se il malore lo contrasse nello istituto o se già l'aveva dinanzi ed era noto al superiore, il quale nondimeno, sciente e volente, lo ammise alla prima professione.

Si potrebbe però licenziare, se consta che il confratello abbia maliziosamente taciuto il suo male e che poscia si sia reso inetto a sopportare i pesi dell'istituto.

7. Alla partenza di un confratello gli si restituiscono abiti ed oggetti che portò, nello stato in cui si trovano.

L'istituto provvede perché in modo sicuro e conveniente giunga alla casa propria.

8. Quando il confratello licenziato fosse iniziato agli Ordini sacri, si richiede parimente che la colpa grave, esterna e pubblica sia incorreggibile.[33] E perché consti certamente della incorreggibilità, i superiori in distinti periodi di tempo devono adoperare un triplice ammonimento ed una triplice correzione.

Che se le ammonizioni non producono salutare effetto, si istituisca un processo contro l'incorreggibile.

 I superiori poi riferiscono al delinquente ciò che risulta dal processo, perché a sua volta, sia per sé o per mezzo di altro religioso del suo istituto, possa difendersene.

Che se l'accusato non presenta la sua difesa, allora il superiore ossia il tribunale di ufficio costituirà in favore dell'accusato un difensore cavato dai membri del proprio istituto.

Esaminata la difesa, il - 1126 -superiore col Consiglio maggiore potrà pronunciare la sentenza di licenziamento.

In questo frattempo e se prima dei dieci giorni l'accusato appelli alla Sacra Congregazione, la sentenza non ha effetto, finché per mezzo della Sacra Congregazione stessa non si pronunci giudizio al riguardo. Ogni qual volta per altro sembri per gravi cause che non si possa osservare[34] questo metodo di procedura, allora i superiori ricorrano alla Sacra Congregazione per essere dispensati dalle solennità prescritte ed aver facoltà di procedere in modo sommario.

Altri schiarimenti in argomento a chi volle partirsi da un istituto o che ne fu licenziato si trovano nel decreto Auctis admodum5 del 4 novembre 1892.





p. 1124
4 Cfr. nota 11 a p. 357.



p. 1126
5 Fu pubblicato dalla Sacra Congregazione dei Vescovi e Regolari; prescriveva l'emissione della professione perpetua prima di accedere agli Ordini sacri e stabiliva norme per l'uscita di un religioso dal suo istituto.



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