Luigi Guanella: Opere edite e inedite
Luigi Guanella
Regole S. d. C. - 1905
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REGOLE DEI SERVI DELLA CARITÀ (1905)

Parte II. DEL GOVERNO E DELL'ORGANISMO DELL'ISTITUTO

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§ I. MODO, TEMPO E LUOGO PER CONVOCARE IL CAPITOLO

§ II. DEI CONFRATELLI CHE HANNO DIRITTO DI VOTO IN CAPITOLO

1126

§ III. ELEZIONI DA FARSI NEL CAPITOLO. PRESIDENTE, SCRUTATORI, SEGRETARIO DEL CAPITOLO

§ IV. DELLA ELEZIONE E DELLA RIELEZIONE DEL SUPERIORE GENERALE

1129

§ V. DELL'ELEZIONE DEI CONSIGLIERI GENERALI, DEL SEGRETARIO E DELL'ECONOMO

1130

§ VI. AFFARI A TRATTARSI NEL CAPITOLO

1131
[- 1126 -]

<< <   > >>Parte II.

DEL GOVERNO E DELL'ORGANISMO DELL'ISTITUTO

 

1. [35]L'istituto si governa in modo ordinario dal superiore generale col relativo Consiglio; in modo straordinario poi quando per morte o per cessazione da carica del superiore generale sottentra il Capitolo generale.

2. Il governo dell'istituto costituito secondo le Regole approvate non può essere mutato e temperato dal vescovo.

Non può questo nell'istituto e nemmeno nelle case singole dell'istituto.

<< <   > >>§ I.

MODO, TEMPO E LUOGO PER CONVOCARE IL CAPITOLO

 

1. Il Capitolo generale si convoca tutte le volte che accadono le elezioni generali dell'istituto.- 1127 -

2. [36]Questa convocazione altra è ordinaria ed è quando scade il tempo ordinario della carica del superiore generale.

La convocazione straordinaria poi avviene per morte, per dimissione e per deposizione del superiore generale.

3. Il superiore generale dura in carica per anni sei.

Pertanto dopo anni sei si convoca pure il Capitolo generale.

4. Nel Capitolo poi si tratta delle elezioni generali e insieme delle cose più gravi a discutere dell'istituto.

5. Fuori tal tempo, per convocare un Capitolo qualunque si richiede il permesso della Sacra Congregazione, qualunque sia il motivo per cui il Capitolo si intende convocare.

 6. Nei Capitoli ordinari il superiore generale per lettera avvisa chi di dovere, tre mesi innanzi le case che sono in Europa ovvero sei mesi se sono case anche fuori Europa.

7. Nei Capitoli straordinari l'ordine di convocazione del Capitolo si fa per mezzo del vicesuperiore o vicario generale.

8. Il luogo della convocazione vien fissato dai sullodati col relativo Consiglio.

<< <   > >>§ II.

DEI CONFRATELLI CHE HANNO DIRITTO DI VOTO IN CAPITOLO

 

1. [37]L'istituto può e non può essere diviso in province.

In amendue i casi membri del Capitolo che hanno voce attiva e passiva sono i seguenti:

a) il superiore generale,

b) i consiglieri dello stesso,

c) il segretario generale,

d) economo generale.

Questi confratelli possono rimanere membri del Capitolo congregato, benché dopo seguita l'elezione altri confratelli sieno eletti in luogo loro.

2. Quei confratelli che furono già superiori generali possono pure far parte al Capitolo generale.- 1128 -

3. Nell'istituto dei Servi della Carità, finché non sieno divisi per provincia, hanno pure voce in Capitolo i seguenti:

e) tutti i superiori delle case nelle quali sono almeno sei confratelli professi;

f) [38]e di più scelgono a voti altro confratello dei voti perpetui.

4. Le case che hanno nemmeno sei membri professi si uniscono alla casa vicina od alle case vicine, finché costituendo almeno sei confratelli possono scegliere a voti un confratello superiore che li rappresenti nel Capitolo.

Scelgono pure altro confratello che insieme si unisca per rappresentare la voce attiva e passiva.

5. Nello scrutinio per eleggere il confratello da inviare al Capitolo, i confratelli dei voti temporanei hanno voce attiva, quelli dei voti perpetui godono di voce passiva.

6. L'elezione si fa per scrutinio segreto e per un numero assolutamente maggiore di voti.

Che se nel primo e secondo scrutinio non si ottenga il numero assolutamente maggiore dei voti, allora si istituisca il terzo scrutinio nel quale basterà un numero di voti relativamente maggiore.

Che se due confratelli ottenessero ugual numero di voti, allora si crede eletto colui che primo emise i voti perpetui.

7. Collo stesso metodo si deve pure eleggere un confratello da sostituire, quando[39] per caso il delegato non potesse presentarsi al Capitolo.

 8. Quando per caso l'istituto fosse diviso per province, allora basterà che si presenti un delegato per ogni provincia con due rappresentanti eletti come sopra.

9. Si scelgono cioè dal Capitolo provinciale, cioè dal superiore e Consiglio relativo, infra i membri delle case della provincia, come si è detto sopra per i confratelli rappresentanti e vicerappresentanti.

10. Perché gli atti del Capitolo generale abbiano valore è necessario che sieno presenti almeno due terzi dei confratelli che hanno voce.- 1129 -

<< <   > >>§ III.

ELEZIONI DA FARSI NEL CAPITOLO.

PRESIDENTE, SCRUTATORI, SEGRETARIO DEL CAPITOLO

 

1. Nel Capitolo ordinario il superiore che scade cede le facoltà al vicario che le esercita fino a che le elezioni siano compiute esattamente.

2. [40]Gli scrutatori raccolgono le schede degli eligendi in un'urna e dinanzi al presidente le numerano e le confrontano e, se vi corrispondono, allora le svolgono e le leggono ad alta voce dinanzi a tutti.

3. Il segretario poi redige fedelmente per iscritto gli atti del Capitolo, sia riguardo alle elezioni fatte sia riguardo ai negozi trattati.

4. Tutte le deliberazioni del Capitolo si definiscono per mezzo dei voti segreti.

Le elezioni si possono fare solo per mezzo dei votanti presenti.

5. Che se nella stessa casa sia un confratello infermo e possa scrivere, due scrutatori si recano a lui e ne ricevono la scheda chiusa e la ripongono con altre nell'urna.

<< <   > >>§ IV.

DELLA ELEZIONE E DELLA RIELEZIONE

DEL SUPERIORE GENERALE

 

1. Primo ad eleggere è il superiore generale; questo per essere eletto è necessario che[41] abbia almeno trentatré anni e che da cinque anni almeno abbia i voti perpetui.

2. Per essere eletto deve riportare assolutamente il maggior numero dei voti, cioè un numero superiore alla metà dei confratelli che votarono.

3. Se il superiore non esce al primo scrutinio, si farà altro scrutinio e poi anche un terzo.

Se poi anche nel terzo scrutinio la nomina non venga seguita, allora, trovandosi l'istituto in Europa, l'elezione è devoluta alla Sacra Congregazione, alla - 1130 -quale però si trasmettono fedelmente tutti gli atti del Capitolo ed il Capitolo rimane poi issofatto sospeso.

Se ciò venisse in regione fuori d'Europa, allora si permette anche il quarto scrutinio e sarebbe poi eletto chi ha avuto maggior numero di voti e in parità è eletto quello che primo emise i voti religiosi perpetui.

4. Il superiore, che scade dopo i primi sei anni, può essere confermato per altra volta.

Se si volesse eleggere per una terza volta consecutivamente, allora si richiede almeno due terzi dei voti e la elezione che sia confermata dalla Santa Sede.

5. [42]Il presidente del Capitolo, avvenuta la elezione secondo regola, la dichiara legittima e la promulga ed i confratelli prestano al superiore eletto atto d'ossequio.

6. Ma il superiore che avesse bisogno della conferma della Sacra Congregazione non può essere ammesso nella carica di superiore prima che da Roma non sia confermato.

<< <   > >>§ V.

DELL'ELEZIONE DEI CONSIGLIERI GENERALI,

DEL SEGRETARIO E DELL'ECONOMO

 

1. Tosto nominato il superiore generale, si nominano pure i due consiglieri che l'assistano, il segretario e l'economo dell'istituto.

2. A queste cariche si richiedono i voti perpetui e l'età di almeno trent'anni.

3. Il consigliere che tiene il secondo posto può essere anche segretario.

4. Le suddette cariche si nominano collo stesso metodo che il superiore generale, colla sola differenza che venuto il terzo[43] scrutinio resta senz'altro nominato chi ha avuto relativamente maggior numero di voti.

5. Il primo consigliere eletto funge quasi da vicesuperiore e ne fa le veci quando il superiore è assente dalla casa madre, ovvero che è impedito od altrimenti in qualunque modo venisse meno all'officio suo.- 1131 -

6. Il presidente del Capitolo, dopo che avrà dichiarato legittime e promulgato anche queste elezioni, ha compiuto intero l'ufficio suo e cessa dal fungere tuttavia da presidente.

7. I confratelli così eletti rimangono nell'ufficio loro sino al prossimo Capitolo, né si possono deporre se non per grave causa e dal solo Consiglio superiore.

Ma ove si tratti della deposizione degli assistenti generali, allora si richiede la conferma della Santa Sede.

<< <   > >>§ VI.

AFFARI A TRATTARSI NEL CAPITOLO

 

1. Si trattano nel Capitolo i negozi più gravi concernenti l'istituto.

Si trattano[44] quelle più gravi cose, per discuter delle quali si richiede il consenso della Santa Sede.

Si risolvano poi le cose per una maggioranza assolutamente maggiore di voti segreti.

2. Il superior generale testé eletto deve dirigere le trattazioni in discorso e, se non fosse presente al Capitolo, si attenda il suo arrivo e si differiscano intanto le trattazioni.

3. Che se mancasse anche taluno dei consiglieri, il segretario e l'economo, si mandino tosto chiamare e intanto si comincino e si proseguano le trattazioni.

4. Benché il Capitolo non si abbia a protrarre oltre uno spazio affatto necessario, tuttavia non son da proporre limiti assoluti.

5. Le ordinanze del Capitolo generale rimangono in vigore sino al prossimo Capitolo.

 6. Il Capitolo non può modificare o interpretare autenticamente le Costituzioni approvate dalla Santa Sede, se non è pure l'approvazione della stessa Santa Sede.


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