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REGOLE DEI SERVI DELLA CARITÀ (1905) Parte III. DEL SUPERIORE GENERALE <E GLI ALTRI UFFICI DI GOVERNO> |
In questa pagina
§ I. AUTORITÀ DEL SUPERIORE GENERALE E DIRITTI DEL VESCOVO NELLO INVIGILARE ALLE CASE
§ II. CIÒ CHE NON È PERMESSO AL SUPERIORE GENERALE
1132§ III. DELLA DEPOSIZIONE E RINUNCIA DEL SUPERIORE GENERALE
§ IV. DEL CONSIGLIO DEL SUPERIORE GENERALE
1134§ V. DEI CONFRATELLI CONSIGLIERI
1136§ VII. DELL'ECONOMIA GENERALE E DELL'AMMINISTRAZIONE DEI BENI DELL'ISTITUTO
1137§ VIII. DEL MAESTRO DEI NOVIZI
§ IX. DELLE PROVINCE E DEI LORO DIRETTORI
1139§ X. DELLE CASE SUCCURSALI E DEI LORO ASSISTENTI
1140§ XI. DEL SACRESTANO E DEL PORTINAIO
1141§ XII. DELL'OBBLIGO DELLA REGOLA
1142Parte III.
DEL SUPERIORE GENERALE <E GLI ALTRI UFFICI DI GOVERNO>
AUTORITÀ DEL SUPERIORE GENERALE
E DIRITTI DEL VESCOVO NELLO INVIGILARE
ALLE CASE
1. [45]Il superiore generale legittimamente eletto governa e amministra tutto l'istituto affidatogli, secondo le norme delle Costituzioni dello stesso.
2. Sceglie il superior generale, d'accordo con i suoi consiglieri, per sua sede quella casa che crede meglio atta.
La casa così scelta diviene casa madre o centro di tutto l'istituto.
Non potrebbe trasferire altrove la sede dello istituto senza il consenso della Sacra Congregazione.
3. Il superior generale ha diritto, secondo le Costituzioni, d'affidare uffici e procure, sia che riguardino l'intero istituto come una o più case in particolare.[46] Ha quindi diritto di mandare i confratelli da una ad altra casa.
4. Il superiore generale, sia per sé e sia per un confratello delegato, visita l'intero istituto in ogni triennio ed anche più volte nel triennio stesso.
5. Il superiore generale può per sé solo eleggere un visitatore per qualche provincia o casa ovvero per un negozio particolare.
Se poi si tratta di un visitatore per tutto l'istituto, allora il superiore generale si vale anche dell'approvazione dei propri consiglieri, dove si tratti di eleggere un confratello visitatore fuori del Consiglio.
Deve poi sempre il visitatore essere confratello dei voti perpetui.
6. Il superiore generale nella visita delle case assume, se crede, un compagno.
7. Nelle case dell'istituto nelle quali sono scuole, orfanotrofi, spedali, asili, oratori festivi, questi sono soggetti alla- 1133 - vigilanza del vescovo per quanto spetta l'insegnamento religioso, l'onestà dei costumi, gli esercizi di pietà, l'amministrazione dei Sacramenti, salvi per altro i privilegi che scuole o ricoveri siffatti ottenessero dalla Santa Sede.
8. [47]I vescovi di qualsiasi diocesi hanno diritto di visitare le chiese, luoghi sacri, oratori pubblici, confessionali e di fissarvi delle ordinazioni.
In questo il superiore generale non si ingerisce.
9. I vescovi possono pure nelle case dell'istituto che sono nella loro diocesi informarsi se si osservi la disciplina secondo le Regole dell'istituto, se in qualche cosa soffra danno la sana dottrina od il costume, se si ricevano i Sacramenti colla frequenza voluta.
Se il vescovo trovi cosa degna di riprensione, avvertirà i superiori e, se non sarà ascoltato, provvederà per sé - Però il superiore obbedisca al vescovo, salvo il ricorso alla Sacra Congregazione dei Vescovi e Regolari se per caso sia necessario.
10. Quanto all'amministrazione materiale, il vescovo non ha diritto che di vedere i fondi dei legati e l'amministrazione degli stessi, in quanto sieno legati di culto, fissi al luogo o per giovare agli abitanti nella diocesi.
11. In ogni triennio il superior generale riferisca alla Sacra Congregazione intorno[48] allo stato disciplinare, personale ed economico del suo istituto.
Il resoconto deve portare il visto firmato dal vescovo della casa principale.
12. Il superior generale invigili accuratamente l'amministrazione dei beni temporali, come si dirà, senza ingerirsi per altro direttamente negli uffici e nei doveri sia dell'economo generale, sia dei superiori delle case.
13. Il primo confratello consigliere ha pure l'incarico di ammonire rispettosamente il superiore, se in qualche caso sia di prudenza e di opportunità il farlo.- 1134 -
CIÒ CHE NON È PERMESSO AL SUPERIORE GENERALE
1. Il superiore generale non può insieme essere superiore locale o provinciale, non può dare interpretazione autentica delle Costituzioni, né farvi delle aggiunte ovvero sancire mutazioni o derogazioni.
2. Nemmen compete al superiore generale il dispensare in generale dalle Costituzioni[49], ma ben può, per alcun tempo, esimere talun confratello dall'osservanza di qualche prescrizione delle Costituzioni.
3. Non può a piacimento scegliersi un vicario e delegare a lui le proprie facoltà, mentre le stesse Costituzioni determinano qual confratello e in quali casi possa fare le sue veci.
4. Neppure ad arbitrio può concedere voce attiva o passiva ad un confratello, mentre nelle Costituzioni è già fisso quali confratelli abbiano questo diritto.
DELLA DEPOSIZIONE E RINUNCIA
Se fosse per apparire necessario che il superiore generale sia privato dal suo ufficio ed autorità sua, i confratelli del Consiglio superiore deferiscano la cosa alla Sacra Congregazione e si sottomettano alla sua decisione.
DEL CONSIGLIO DEL SUPERIORE GENERALE
[50]I confratelli che fanno parte al Consiglio del superiore generale nelle imprese di maggior importanza hanno voto decisivo.
Imprese gravi sono sovrattutto le seguenti.
1) L'erezione di nuove case.- 1135 -
2) La soppressione di case esistenti.
3) L'erezione di nuovi noviziati e la traslazione dei noviziati esistenti da uno in altro luogo.
4) L'erezione di nuove province.
5) La nomina di confratelli per i più alti uffici, come dei superiori provinciali e relativo Consiglio, dei superiori locali e maestro dei novizi.
6) La prorogazione dell'ufficio di superiore di qualche casa, che si creda necessaria per qualche tempo, passato il triennio.
7) Il licenziamento dall'istituto di un novizio ovvero di un confratello legato da voti temporanei ovvero perpetui.
8) La deposizione di qualche confratello[51] dal Consiglio e di un maestro dei novizi o di altro superiore che si credesse di dover rimuovere.
9) Designare un visitator generale che non sia del numero dei consiglieri, perché abbia da visitare l'intero istituto.
10) La determinazione del luogo del Capitolo generale.
11) Il mutamento o il trasporto della sede del superiore generale e del suo Consiglio.
12) La sostituzione di altro confratello sino al prossimo Capitolo in luogo del confratello del Consiglio superiore venuto a morte ovvero che fu deposto o che è perpetuamente impedito.
13) Condizioni a farsi in nome dell'istituto e ragioni da discutere e da approvarsi intorno agli argomenti che seguono:
b) vendita od ipoteca di immobili ovvero alienazioni di mobili preziosi.
14) In taluni affari accennati nel corso delle Costituzioni si richiede pure la autorità del vescovo ed anche della Sacra Congregazione.
15) Nelle trattazioni di cotali affari, se i[52] voti talvolta riuscissero perfettamente pari, allora la cosa si risolve dalla parte in cui è il voto del superiore generale.
Non è però così sulle elezioni.
Le elezioni non si fanno che a Consiglio pieno; che se talvolta uno dei consiglieri non possa prender - 1136 -parte in una elezione da farsi, allora si chiami il superiore della casa e, se anche questo sia assente, allora dai consiglieri si elegga un confratello dei voti perpetui a rappresentare.
16) Spesse volte nell'anno si adunano i consiglieri in conferenza.
Il superiore generale li convoca in ogni volta che lo reputi necessario per il bene dell'istituto.
17) Il segretario generale redige i processi verbali e gli atti del Consiglio.
Il segretario non ha voto nelle adunanze se non sia membro del Consiglio.
1. I confratelli consiglieri devono risiedere nella casa madre.
Due fra essi in caso di necessità possono anche abitare fuori[53] la casa madre, ma in modo che, occorrendo la loro presenza, possano ritornarvi ed essere presenti al Consiglio.
2. Non si devono affidare ai confratelli consiglieri uffici secondari che poi li impediscano dal compiere convenientemente i loro uffici primari.
3. Il primo fra i confratelli che fu eletto consigliere tiene le veci del superiore generale come vicario e ne compie gli uffici di lui, sia assente o lontano o come che sia impedito.
Morto il superiore generale, ne compie pur le veci.
4. È dovere dei consiglieri di prestare consiglio ed aiuto in reggere ed amministrare l'intero istituto, come son richiesti dal superiore generale nei maggiori negozi conforme è detto al § IV.
5. I confratelli osservano diligentemente il segreto circa tutti quegli uffici che, sia entro come fuori il Consiglio, sono stati affidati alla loro fedeltà.
Che se violassero il segreto, si avvertano seriamente e, se più e più volte ammoniti tuttavia manchino, allora si puniscano secondo la gravità della colpa da giudicarsi secondo le circostanze di modo e di persona.- 1137 -
DEL SEGRETARIO GENERALE
1. [54]Il segretario generale deve riporre e custodire diligentemente nell'archivio tutti i documenti e gli atti concernenti l'amministrazione dell'istituto.
2. È pur suo dovere di copiare le lettere e gli atti che dal superiore generale gli vengono affidati e sono di spettanza dell'istituto.
E DELL'AMMINISTRAZIONE DEI BENI DELL'ISTITUTO
1. Dei beni che possiede l'istituto, altri si amministrano da tutto l'istituto, altri dalle province dell'istituto ed altri dalle singole case.
2. Tutti i beni immobili e mobili dell'istituto in quanto sono dell'istituto vengono amministrati dall'economo generale sotto la dipendenza del superiore generale e del Consiglio superiore.
3. [55]Dovendo l'economo generale eseguire gli ordini del Consiglio generale e rendergli ragione del suo operato, per questo stesso l'economo non può essere membro del Consiglio superiore per non dover poi esser giudice in causa propria.
Si deve l'economo chiamare in Consiglio in tutte le cose che riguardano l'amministrazione, perché vi porti i documenti ed i consigli necessari.
4. Nella casa in cui risiede il superiore generale, si abbia in luogo sicuro una cassaforte chiusa con tre diverse chiavi che tengono per primo il superiore generale, per secondo il consigliere superiore o vicario e la terza lo stesso economo.
5. Nella cassaforte si conservano tutti i titoli di proprietà, le obbligazioni che equivalgono a valore o lo rappresentano o che danno diritto a percepire dei frutti.
Nella cassaforte si- 1138 - custodiscono pure quelle sommette in denaro che non si richiedono per le spese ordinarie e quotidiane.
6. Ogni volta che si abbia da aprire o chiudere questa cassaforte, i tre consiglieri che hanno in mano la chiave devono radunarsi[56] e aprire e chiudere ognuno colla chiave propria.
Che se taluno non possa intervenire, allora piuttosto che delegare un compagno deleghi altri del Consiglio superiore, col patto che tosto gli ritorni la chiave affidatagli.
7. L'economo generale prenda sempre nota accurata di quello che si trova nella cassaforte e di quello che se ne estrae.
8. L'economo generale alla fine di ogni semestre renda ragione al superiore generale della sua amministrazione presentando i registri.
Il superiore generale ed i consiglieri li esaminano e confrontano colla cassaforte e vi appongono poi la propria firma.
9. In modo consimile si tengono e si regolano i conti nella cassaforte di ogni provincia e di ciascuna casa.
10. Alla sua volta il superiore di ogni provincia, in ogni semestre, manda ragguaglio al superiore generale perché, esatto, vi apponga la sua firma di approvazione.
11. I superiori delle case suffraganee in ogni mese con i propri consiglieri, come sopra si è detto, esaminino le casse ed i libri e li approvino ed alla fine di ogni[57] semestre ne rendano resoconto al superiore provinciale ovvero al superiore generale.
12. In ogni anno le case filiali, fatti i conti generali e dedotte le passività, se sono degli avanzi, ne mandino per due terzi alla cassa provinciale e questa alla sua volta di quanto le sopravanza mandi per due terzi al superiore generale.
13. Il superiore generale, terminata la sua gestione, fa il resoconto diligente al Capitolo generale dei beni amministrati nel periodo del suo superiorato e dà pure relazione dello stato economico di tutto l'istituto; i ragguagli della resa dei conti si fanno dall'economo generale e innanzi cominciare il Capitolo si riconoscono dal Consiglio generale.
Si scelgono fra i capitolari tre, che non sono del Consiglio superiore, e questi esaminano i conti e poi riferiscono al Capitolo.
14. Il superiore generale od i superiori delle province - 1139 -devono render ragione di «quei fondi però e legati per il divin culto, che gravitano su qualche casa ovvero per una beneficenza da impartirsi in quel luogo.
Il superiore della casa amministri[58] pure questi beni, ma riferisca al vescovo e gli si mostri affatto riverente, cioè così che né al superiore delle case filiali né al superiore generale sia permesso di occultare o di distrarre o di convertire in altri usi suddetti beni.
Però il vescovo, quante volte crederà, esaminerà l'attivo e il passivo di tale amministrazione e curerà che i capitali non vengano diminuiti, che i redditi non vengano invano erogati» (Costituzione Conditae, § 2, IX)6.
1. Il maestro dei novizi si elegge dal superiore generale e dai suoi consiglieri.
2. Il maestro dei novizi deve saper essere con le parole e con l'esempio modello ai novizi educandi.
3. Il Consiglio superiore può nominare un vicemaestro dei novizi, di età e di sana prudenza come si è detto a suo luogo.
4. Il maestro dei novizi non si deve[59] caricare di altri uffici o cariche che possano impedire la cura od il regime dei novizi.
5. Quando sono a trattar cose del maestro dei novizi ovvero del noviziato, si chiami il suddetto, perché studi il caso in argomento e fornisca opportuni schiarimenti.
DELLE PROVINCE E DEI LORO DIRETTORI
1. Quando per divina grazia l'istituto crescesse e avesse bisogno di più noviziati o che il solo direttore generale a- 1140 - troppo grave stento vi possa accudire, allora l'istituto si dividerebbe per province.
2. Ma sia per dividere l'istituto in province sia per aggiungere delle nuove, si richiede il permesso della Santa Sede.
3. Conviene che ogni provincia abbia il suo noviziato.
I postulanti ed i novizi si ricevono e si dirigono dal superiore della provincia in una col suo Consiglio.
Il superiore generale poi conferma tali ammissioni.
4. [60]I Capitoli provinciali si regolano come si è detto del Capitolo generale ed i beni della provincia pure si amministrano come si è detto a suo luogo.
DELLE CASE SUCCURSALI E DEI LORO ASSISTENTI
1. Per aprire nuove case vuolsi il consenso del superiore generale e l'espresso consenso della Santa Sede.
2. E si richiederebbe il consenso della Sacra Congregazione di Propaganda per erigere una casa in luoghi di missione.
3. Convien che la casa possa presto raggiungere almeno il completo di sei membri dell'istituto.
4. Per aprire nuova chiesa od oratorio pubblico o semipubblico, per celebrare in cappelle private, per esporre il Santissimo Sacramento alla pubblica adorazione, per funzioni pubbliche e solenni bisogna ricorrere alla competente autorità ecclesiastica.
5. Nelle case succursali l'assistente sacerdote dura in carica per anni tre, nominatovi[61] dal superiore generale e relativo Consiglio.
Può essere confermato per altri anni tre nella stessa casa, ma non oltre.
Può nondimeno essere eletto assistente in altra casa.
6. Nel frattempo dei tre anni verun assistente può essere deposto o trasferito altrove senza ragionevole motivo e senza il consenso del Consiglio superiore.
7. Nessun confratello può essere assistente di una casa succursale, se non abbia compiuto il primo triennio dei voti e cominciato il secondo triennio.
Se per altro è possibile, si elegga sempre uno dei voti perpetui.
8. L'assistente di una casa succursale agisce con quelle attribuzioni di autorità che gli vengono conferite dal Consiglio superiore.- 1141 -
Non rappresenta in tutto e assolutamente il superiore generale, ma presta dipendenza anche ad altri confratelli superiori e come vien particolarmente indirizzato dal Consiglio superiore.
9. L'assistente della casa succursale lascia all'economo l'amministrazione dei beni della casa sia mobili che immobili secondo le norme date più sopra.
10. L'assistente è aiutato da due consiglieri nominati dal Consiglio superiore ovvero dal provinciale.
11. [62]L'assistente può in casi particolari esimere taluni confratelli dall'osservanza di qualche articolo della Regola.
DEL SACRESTANO E DEL PORTINAIO
1. Il sacrestano è nominato dal Consiglio della casa.
2. Ha cura degli oggetti della chiesa e ne cura la pulitezza e l'ordine.
3. Custodisce le chiavi della chiesa, perché va aperta e chiusa ad ora conveniente.
4. Adopera zelo perché nel servizio della chiesa porga a tutti buon esempio di fede e di amor di Dio.
5. Il portinaio parimente è nominato dal Consiglio della casa.
6. Risponde prudentemente dell'ufficio suo, che è di non lieve importanza per il buon andamento della disciplina.
7. Cura che sia osservato l'orario d'uscita[63] né lascia che alcuno esca senza il permesso del superiore.
8. Ad ora conveniente di sera chiude le porte.- 1142 -
1. La Regola per sé non obbliga sotto pena di colpa.
Ma non sarebbe esente di colpa chi trascurasse la Regola per noncuranza alla stessa ovvero quando inchiude materia già comandata dai Comandamenti di Dio e della Chiesa ovvero voluta dalla sostanza dei voti religiosi.
2. Una copia della Regola si assegna ad ogni confratello e novizio perché la studi.
Di tempo in tempo si legge pure nel pubblico refettorio.