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COSTITUZIONI DELL'ISTITUTO DEI SERVI DELLA CARITÀ (1907) Parte PRIMA Capo II. DEI MEMBRI DELL'ISTITUTO |
3. [4]I membri dell'istituto sono i sacerdoti, ai quali spettano il governo dell'istituto stesso, la direzione delle opere e l'insegnamento.
Sono pure laici, ai quali incombono sovrattutto le occupazioni manuali.
4. Ambedue le classi professano i medesimi voti e vivono sotto le medesime Costituzioni.
L'ordine di precedenza è il seguente:
2) superiore provinciale nella propria provincia;
3) superiore locale nella casa a cui è preposto;- 1196 -
4) consultori generali secondo l'ordine di elezione;
7) consiglieri locali;
8) professi di voti perpetui per anzianità di professione perpetua;
9) [5]professi di voti temporanei secondo l'anzianità della prima professione;
10) novizi per ordine di vestizione;
11) postulanti per ordine di entrata;
12) laici di voti perpetui secondo l'anzianità di professione perpetua;
13) laici di voti temporanei secondo l'anzianità della propria professione;
14) laici <novizi> per anzianità di vestizione;
15) laici postulanti per ordine d'ingresso.
5. Senza speciale privilegio della Santa Sede, dovranno osservarsi per le ordinazioni le prescrizioni della costituzione Speculatores2 di Innocenzo XII, del Concilio di Trento quanto al titolo e del decreto Auctis admodum3 della Sacra Congregazione dei Vescovi e Regolari in quanto agli studi ed al tempo dell'ordinazione.
6. I superiori locali potranno destinare a confessore, nelle loro chiese e fuori di esse, solamente quei soggetti che saranno già stati approvati dall'ordinario locale per le confessioni dei fedeli.
Anche per confessare i membri dell'istituto ed i ricoverati si richiede l'approvazione dell'ordinario locale, finché non si sia ottenuto su di ciò speciale privilegio dalla Santa Sede.
[6]Il diritto di presentare i soggetti dell'istituto all'ordinazione appartiene al superiore generale e, dopo che saranno costituite le province, al superiore provinciale.
Il diritto di presentarli all'approvazione del vescovo per le confessioni appartiene anche al superiore locale, purché non si tratti della prima volta che vengono approvati, sia per gli uomini, sia per le - 1197 -donne, perché in tal caso si dovrebbe far capo al superiore generale od al provinciale; saranno pure presentati dal superiore generale o dal provinciale quei soggetti dell'istituto che dovranno essere approvati alla predicazione secondo i decreti della Santa Sede.