Luigi Guanella: Opere edite e inedite
Luigi Guanella
Costituzioni S. d. C. - 1907
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COSTITUZIONI DELL'ISTITUTO DEI SERVI DELLA CARITÀ (1907)

Parte PRIMA

Capo III. AMMISSIONE DEGLI ASPIRANTI ALL'ISTITUTO

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Capo III.

AMMISSIONE DEGLI ASPIRANTI ALL'ISTITUTO

 

7. Ogni aspirante deve essere tratto all'istituto non da altro fine che da quello di servire meglio il Signore e di porre in salvo l'anima propria e per quanto si può quella del prossimo.

8. Gli aspiranti portano le fedi di Battesimo e della Cresima ricevuta e l'attestato di[7] buona condotta dell'ordinario diocesano ovvero del parroco o del sacerdote qualificato.

Devono anche portare le lettere testimoniali del proprio ordinariato, a tenore del decreto Romani pontifices, emanato per autorità di Pio IX dalla Sacra Congregazione super statu Regularium il 25 gennaio 1848.

9. Non possono essere ricevuti nell'istituto senza la dispensa della Santa Sede:

1) gli illegittimi non debitamente legittimati;

2) i vincolati dal legame di matrimonio;

3) i minorenni sotto ai quindici anni;

4) quelli che sono tuttavia legati da voti temporanei o perpetui in altro istituto;

5) chi non è atto a pagare i debiti propri;

6) ovvero che è implicato in negozi od in liti da cui non può uscire senza cagionare grave disturbo all'istituto.

Da parte poi dell'istituto stanno gli impedimenti seguenti:

1) non sufficiente salute corporale;

2) non sufficiente sanità mentale;

3) incompatibilità di carattere e l'espulsione da altro istituto.

10. [8]Badi il Consiglio generale a non dispensare che - 1198 -per gravissime cause da questi impedimenti, perché coloro che ne sono legati possono essere di gravame agli altri.

11. Si può poi convenire cogli aspiranti o coi loro genitori o tutori per la dozzina che devono pagare per il tempo del postulantato e del noviziato.


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