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Capo IV.
DEI POSTULANTI
12. Il diritto di ammettere i postulanti appartiene al superiore generale e, dopo che col permesso della Santa Sede saranno state costituite le province, appartiene anche ai superiori provinciali, a ciascuno cioè nella propria provincia.
13. I postulanti convenientemente si educano e si provano nella casa del noviziato, ma per quanto è possibile in luogo separato dai novizi.
Il superiore generale o il provinciale può permettere che siano trattenuti[9] in altra casa, purché in essa sia un buon numero di sacerdoti professi e vi si osservino esattamente le Costituzioni.
14. Il tempo del postulantato dura sei mesi.
Il superiore generale per giusta causa può protrarlo, ma non oltre i tre mesi.
15. Per ammettere i postulanti al noviziato e i novizi alla professione, nell'Italia e nelle isole adiacenti, bisogna osservare il decreto Regulari disciplinae, emanato per ordine di Pio IX dalla Sacra Congregazione super statu Regularium il 25 gennaio 1848.