Luigi Guanella: Opere edite e inedite
Luigi Guanella
Costituzioni S. d. C. - 1907
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COSTITUZIONI DELL'ISTITUTO DEI SERVI DELLA CARITÀ (1907)

Parte PRIMA

Capo XV. DEGLI INFERMI

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[- 1208 -]

Capo XV.

DEGLI INFERMI

 

87. Per quanto si può ed almeno nelle case maggiori sia un luogo adatto per curare i confratelli malati.

88. Si assegni poi uno o più confratelli di carità e di attitudine per prestare agli infermi quelle vigili cure e servizi di cui abbisognano.

Il superiore pure si prenderà cura per gli alimenti e le medicine opportune.

89. Dove se ne scorga il bisogno, si chiami il medico ed a quello conviene poi da tutti attenersi.

90. Né si lascino mancare le cure spirituali.

Per tempo si chiami il confessore e quel confessore che l'infermo meglio desidera.

Lo si chiami di buona voglia, tante volte quanto lo desidera l'infermo stesso.

91. Quanto alla santa Comunione è da acquietarsi pienamente al giudizio del confessore.

92. [27]Se il male si fa grave, non si tardi dal superiore e dagli infermieri perché l'infermo in tempo opportuno riceva il sacramento di Estrema Unzione.- 1209 -

93. E quando l'agonia è ormai prossima, si chiami il sacerdote, il quale abbia cura di aiutare il morente secondo l'indirizzo che è descritto nel Rituale romano.


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