Luigi Guanella: Opere edite e inedite
Luigi Guanella
Costituzioni S. d. C. - 1907
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COSTITUZIONI DELL'ISTITUTO DEI SERVI DELLA CARITÀ (1907)

Parte PRIMA

Capo XVII. LICENZIAMENTO DALL'ISTITUTO

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Capo XVII.

LICENZIAMENTO DALL'ISTITUTO

 

98. [28]Il diritto di licenziare i postulanti appartiene al superiore generale o provinciale nella sua provincia.

Per licenziare i novizi si richiede il voto del Consiglio generale, o provinciale quando saranno state costituite le province.

99. Per licenziare un confratello legato da voti temporanei si richiedono cause gravi, approvate dal maggior numero dei membri del Consiglio generale.

100. Per licenziare poi un confratello dei voti perpetui, si richiedono più gravi cause congiunte colla incorreggibilità, approvate tali cause dal suffragio segreto in maggior numero dei membri del Consiglio generale.

101. La poca salute non è mai argomento sufficiente per licenziare un confratello che abbia emesso i voti perpetui.

Nemmeno per debolezza di salute si può licenziare un confratello dei voti temporanei, se il malore lo contrasse nello - 1210 -istituto o se già l'aveva dinanzi ed era noto al superiore,[29] il quale non di meno, sciente e volente, lo ammise alla prima professione.

Si potrebbe però licenziare, se consta che il confratello abbia maliziosamente taciuto il suo male e che poscia si sia reso inetto a sopportare i pesi dell'istituto.

102. Alla partenza di un confratello gli si restituiscono abiti ed oggetti che portò, nello stato in cui si trovano.

L'istituto provvede perché in modo sicuro e conveniente giunga alla casa propria.

103. Quando il confratello licenziato fosse iniziato agli Ordini sacri, si richiede parimente che la colpa grave, esterna e pubblica, sia incorreggibile.

E perché consti certamente della incorreggibilità, i superiori, in distinti periodi di tempo, devono adoperare un triplice ammonimento ed una triplice correzione.

Che se le ammonizioni non producono salutare effetto, si istituisca un processo contro l'incorreggibile.

I superiori poi riferiscono al delinquente ciò che risulta dal processo, perché a sua volta, sia per sé o per mezzo di altro religioso del suo istituto, possa difendersene.[30] Che se l'accusato non presenta la sua difesa, allora il superiore, ossia il tribunale di ufficio, costituirà in favore dell'accusato un difensore scelto dai membri del proprio istituto.

Esaminata la difesa, il superiore col Consiglio maggiore potrà pronunciare la sentenza di licenziamento.

In questo frattempo e se prima dei dieci giorni l'accusato appelli alla Sacra Congregazione, la sentenza non ha effetto, finché per mezzo della Sacra Congregazione stessa non si pronunci giudizio al riguardo.

 Ogni qualvolta per altro sembri per gravi cause che non si possa osservare questo metodo di procedura, allora i superiori ricorrano alla Sacra Congregazione per essere dispensati dalle solennità prescritte ed aver facoltà di procedere in modo sommario.

Altri schiarimenti in argomento a chi volle partirsi da un istituto o che ne fu licenziato si trovano nel decreto Auctis admodum7 del 4 novembre 1892.





p. 1210
7 Era stato promulgato dalla Sacra Congregazione dei Vescovi e Regolari.



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