Luigi Guanella: Opere edite e inedite
Luigi Guanella
Costituzioni S. d. C. - 1907
Lettura del testo

COSTITUZIONI DELL'ISTITUTO DEI SERVI DELLA CARITÀ (1907)

Parte SECONDA. DEL GOVERNO E DELL'ORGANISMO DELL'ISTITUTO

§ II. Dei confratelli che hanno diritto di voto in Capitolo

«»

- 1212 -

§ II. Dei confratelli

che hanno diritto di voto in Capitolo

 

114. L'istituto può e non può essere diviso in province.

In amendue i casi, membri del Capitolo che hanno voce attiva e passiva sono i seguenti:

a) il superiore generale;

b) i consiglieri dello stesso;

c) il segretario generale;

d) l'economo generale.

Questi confratelli possono rimanere membri del Capitolo congregato, benché dopo seguita l'elezione altri confratelli sieno eletti in luogo loro.

115. Quei confratelli che furono già superiori generali possono pure far parte al Capitolo generale.

116. [34]Nell'istituto dei Servi della Carità, finché non sieno divisi per provincia, hanno pure voce in Capitolo i seguenti:

a) tutti i superiori delle case nelle quali sono almeno sei confratelli professi;

b) e di più scelgono a voti altro confratello dei voti perpetui.

117. Le case, che hanno nemmeno sei membri professi, si uniscono alla casa vicina od alle case vicine, finché, costituendo almeno sei confratelli, possono scegliere a voti un confratello superiore che li rappresenti nel Capitolo.

Scelgono pure altro confratello che insieme si unisce per rappresentare la voce attiva e passiva.

118. Nello scrutinio per eleggere il confratello da inviare al Capitolo, i confratelli dei voti temporanei hanno voce attiva, quelli dei voti perpetui godono di voce passiva.

119. L'elezione si fa per scrutinio secreto e per un numero assolutamente maggiore di voti.

Che se nel primo e secondo scrutinio non si ottenga il numero assolutamente maggiore dei voti, allora si istituisca il terzo scrutinio nel quale basterà un numero di voti relativamente maggiore.

Che se due confratelli[35] ottenessero ugual numero di voti, allora si crede eletto colui che primo emise i voti perpetui.- 1213 -

120. Collo stesso metodo si deve pure eleggere un confratello da sostituire, quando per caso il delegato non potesse presentarsi al Capitolo.

121. Quando per caso l'istituto fosse diviso per province, allora basterà che si presenti un delegato per ogni provincia con due rappresentanti eletti come sopra.

122. Si scelgono cioè dal Capitolo provinciale, cioè dal superiore e Consiglio relativo, infra i membri delle case della provincia, come si è detto sopra per i confratelli rappresentanti e vicerappresentanti.

123. Perché gli atti del Capitolo generale abbiano valore, è necessario che siano presenti almeno due terzi dei confratelli che hanno voce.


«»

IntraText® (VA2) Copyright 2015-2025 EuloTech SRL
Copyright 2015 Nuove Frontiere Editrice - Vicolo Clementi 41 - 00148 Roma