Luigi Guanella: Opere edite e inedite
Luigi Guanella
Costituzioni S. d. C. - 1907
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COSTITUZIONI DELL'ISTITUTO DEI SERVI DELLA CARITÀ (1907)

Parte SECONDA. DEL GOVERNO E DELL'ORGANISMO DELL'ISTITUTO

§ IV. Della elezione e della rielezione del superiore generale

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§ IV. Della elezione

e della rielezione del superiore generale

 

129. Primo ad eleggere è il superiore generale; questo per - 1214 -essere eletto è necessario abbia almeno trentatré anni e che da cinque anni almeno abbia i voti perpetui.

130. [37]Per essere eletto deve riportare assolutamente il maggior numero dei voti, cioè un numero superiore alla metà dei confratelli che votarono.

131. Se il superiore non esce al primo scrutinio, si farà altro scrutinio e poi anche un terzo.

Se poi anche nel terzo scrutinio la nomina non venga seguita, allora, trovandosi l'istituto in Europa, l'elezione è devoluta alla Sacra Congregazione, alla quale però si trasmettono fedelmente tutti gli atti del Capitolo ed il Capitolo rimane poi issofatto sospeso.

132. Se ciò avvenisse in regione fuori d'Europa, allora si permette anche il quarto scrutinio e sarebbe poi eletto chi ha avuto maggior numero di voti e in parità è eletto quello che primo emise i voti religiosi perpetui.

133. Il superiore, che scade dopo i primi sei anni, può essere confermato per altra volta.

Se si volesse eleggere per una terza volta consecutivamente, allora si richiedono almeno due terzi dei voti e la elezione che sia confermata dalla Santa Sede.

134. Il presidente del Capitolo, avvenuta la elezione secondo regola, la dichiara legittima e la promulga ed i confratelli prestano al superiore eletto atto d'ossequio.

135. [38]Ma il superiore che avesse bisogno della conferma della Sacra Congregazione non può essere ammesso nella carica di superiore prima che da Roma non sia confermato.


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