IntraText Indice: Generale - Opera | Parole: Alfabetica - Frequenza - Rovesciate - Lunghezza - Statistiche | Aiuto | Biblioteca IntraText |
COSTITUZIONI DELL'ISTITUTO DEI SERVI DELLA CARITÀ (1907) Parte SECONDA. DEL GOVERNO E DELL'ORGANISMO DELL'ISTITUTO § VI. Affari a trattarsi nel Capitolo |
§ VI. Affari a trattarsi nel Capitolo
143. Si trattano nel Capitolo i negozi più gravi concernenti l'istituto.
Si trattano quelle più gravi cose per discutere delle quali si richiede il consenso della Santa Sede.
Si risolvono poi le cose per una maggioranza assolutamente maggiore dei voti segreti.
144. Il superiore generale testé eletto deve dirigere le trattazioni in discorso e, se non fosse presente al Capitolo, si attenda il suo arrivo e si differiscano intanto le trattazioni.
145. [40]Che se mancasse anche taluno dei consiglieri, il segretario e l'economo, si mandino tosto a chiamare e intanto si comincino e si proseguano le trattazioni.
146. Benché il Capitolo non si abbia a protrarre oltre un spazio affatto necessario, tuttavia non sono da proporre limiti assoluti.
147. Le ordinanze del Capitolo generale rimangono in vigore sino al prossimo Capitolo.
148. Il Capitolo non può modificare o interpretare autenticamente le Costituzioni approvate dalla Santa Sede, se non vi è pure l'approvazione della stessa Santa Sede.
149. L'istituto professa piena soggezione alla Santa Sede.- 1216 -
150. Quali siano i diritti dei vescovi sopra le case esistenti nelle loro diocesi, sono determinati nella costituzione Conditae8 di Leone XIII, in quella parte che riguarda gl'istituti approvati o lodati dalla Santa Sede.