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COSTITUZIONI DELL'ISTITUTO DEI SERVI DELLA CARITÀ (1907) Parte TERZA Capo I. DEL SUPERIORE GENERALE § I. Autorità del superiore generale e diritti del vescovo nello invigilare alle case |
Capo I.
§ I. Autorità del superiore generale
e diritti del vescovo nello invigilare alle case
151. [41]Il superiore generale legittimamente eletto governa e amministra tutto l'istituto affidatogli secondo le norme delle Costituzioni dello stesso.
152. Sceglie il superiore generale, d'accordo con i suoi consiglieri, per sua sede quella casa che crede meglio atta.
La casa così scelta diviene casa madre o centro di tutto l'istituto.
Non potrebbe trasferire altrove la sede dell'istituto senza il consenso della Sacra Congregazione.
153. [42]Il superiore generale ha diritto, secondo le Costituzioni, d'affidare uffici o procure, sia che riguardino l'intero istituto, come una o più case in particolare.
Ha quindi diritto di mandare i confratelli da una ad altra casa.
154. Il superiore generale, sia per sé e sia per un confratello delegato, visita l'intero istituto in ogni triennio ed anche più volte nel triennio stesso.
155. Il superiore generale può per sé solo eleggere un visitatore per qualche provincia o casa ovvero per un negozio particolare.
Se poi si tratta di un visitatore per tutto l'istituto, - 1217 -allora il superiore generale si vale anche dell'approvazione dei propri consiglieri, dove si tratti di eleggere un confratello visitatore fuori del Consiglio.
Deve poi sempre il visitatore essere confratello dei voti perpetui.
156. Il superiore generale nella visita delle case assume, se crede, un compagno.
157. Nelle case dell'istituto nelle quali sono scuole, orfanotrofi, ospedali, asili, oratori festivi, questi sono soggetti alla vigilanza del vescovo per quanto spetta l'insegnamento religioso,[43] l'onestà dei costumi, gli esercizi di pietà, l'amministrazione dei Sacramenti, salvi per altro i privilegi che scuole o ricoveri siffatti ottenessero dalla Santa Sede.