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COSTITUZIONI DELL'ISTITUTO DEI SERVI DELLA CARITÀ (1907) Parte TERZA Capo I. DEL SUPERIORE GENERALE § II. Ciò che non è permesso al superiore generale |
158. Il superiore generale non può insieme essere superiore locale o provinciale, non può dare interpretazione autentica delle Costituzioni né farvi delle aggiunte ovvero sancire mutazioni o derogazioni.
159. Nemmeno compete al superiore generale il dispensare in generale dalle Costituzioni, ma ben può per alcun tempo esimere talun confratello dall'osservanza di qualche prescrizione delle Costituzioni.
160. Non può a piacimento scegliersi un vicario e delegare a lui le proprie facoltà, mentre le stesse Costituzioni determinano qual confratello e in quali casi possa fare le sue veci.
161. Neppure ad arbitrio può concedere voce attiva o passiva ad un confratello, mentre nelle Costituzioni è già fisso quali confratelli abbiano questo diritto.