Luigi Guanella: Opere edite e inedite
Luigi Guanella
Costituzioni S. d. C. - 1907
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COSTITUZIONI DELL'ISTITUTO DEI SERVI DELLA CARITÀ (1907)

Parte TERZA

Capo II. DEL CONSIGLIO DEL SUPERIORE GENERALE

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Capo II.

DEL CONSIGLIO DEL SUPERIORE GENERALE

 

163. I confratelli, che fanno parte del Consiglio del superiore generale, nelle imprese di maggior importanza hanno voto decisivo.

Imprese gravi sono sovra tutto le seguenti:

1) l'erezione di nuove case;

2) la soppressione di case esistenti;

3) l'erezione di nuovi noviziati e la traslazione dei noviziati esistenti da uno in altro luogo;

4) l'erezione di nuove province;

5) la nomina dei confratelli per i più alti uffici, come dei superiori provinciali e[45] relativo Consiglio, dei superiori locali e maestro dei novizi;

6) la prorogazione dell'ufficio di superiore di qualche casa, che si creda necessaria per qualche tempo, passato il triennio;

7) il licenziamento dall'istituto di un novizio ovvero di un confratello legato da voti temporanei ovvero perpetui;

8) la deposizione di qualche confratello dal Consiglio e di un maestro dei novizi o di altro superiore che si credesse di dover rimuovere;

9) designare un visitatore generale che non sia nel numero dei consiglieri, perché abbia da visitare l'intero istituto;

10) la determinazione del luogo del Capitolo generale;

11) il mutamento o il trasporto della sede del superiore generale e del suo Consiglio;

12) la sostituzione di altro confratello sino al prossimo Capitolo in luogo del confratello del Consiglio superiore venuto a morte ovvero che fu deposto o che è perpetuamente impedito;

13) condizioni a farsi in nome dell'istituto e ragioni da discutersi e da approvarsi intorno agli argomenti che seguono:

a) debiti a contrarre;

b) [46]vendita od ipoteca di immobili ovvero alienazioni di mobili preziosi.- 1219 -

164. In taluni affari accennati nel corso delle Costituzioni si richiede pure la autorità del vescovo ed anche della Sacra Congregazione.

 165. Nelle trattazioni di cotali affari, se i voti talvolta riuscissero perfettamente pari, allora la cosa si risolve dalla parte in cui è il voto del superiore generale.

Non è però così sulle elezioni.

Le elezioni non si fanno che a Consiglio pieno; che se talvolta uno dei consiglieri non possa prender parte in una elezione da farsi, allora si chiami il superiore della casa e, se anche questo sia assente, allora dai consiglieri si elegga un confratello dei voti perpetui a rappresentare.

166. Spesse volte nell'anno si adunano i consiglieri in conferenza.

Il superiore generale li convoca in ogni volta che lo reputi necessario per il bene dell'istituto.

167. Il segretario generale redige i processi verbali e gli atti del Consiglio.

Il segretario non ha voto nelle adunanze, se non sia membro del Consiglio.


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