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COSTITUZIONI DELL'ISTITUTO DEI SERVI DELLA CARITÀ (1907) Parte TERZA Capo III. DEI CONFRATELLI CONSIGLIERI |
Capo III.
168. [47]I confratelli consiglieri devono risiedere nella casa madre.
Due fra essi in caso di necessità possono anche abitare fuori la casa madre, ma in modo che occorrendo la loro presenza possano ritornarvi ed essere presenti al Consiglio.
169. Non si devono affidare ai confratelli consiglieri uffici secondari, che poi li impediscono dal compiere convenientemente i loro uffici primari.
170. Il primo fra i confratelli che fu eletto consigliere tiene le veci del superiore generale come vicario e compie gli uffici di lui, sia assente o lontano o come che sia impedito.
Morto il superiore generale, ne compie pure le veci.
171. E dovere dei consiglieri di prestare consiglio ed aiuto in reggere ed amministrare l'intero istituto come sono richiesti dal superiore generale nei maggiori negozi, conforme è detto al capo secondo.- 1220 -
172. [48]I confratelli osservano diligentemente il segreto circa tutti quegli uffici che, sia entro come fuori il Consiglio, sono stati affidati alla loro fedeltà.
Che se violassero il segreto, si avvertano seriamente e, se più e più volte ammoniti tuttavia manchino, allora si puniscano secondo la gravità della colpa da giudicarsi secondo le circostanze di modo e di persona.