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COSTITUZIONI DELL'ISTITUTO DEI SERVI DELLA CARITÀ (1907) Parte TERZA Capo VII. DELLE PROVINCE E DEI LORO DIRETTORI |
Capo VII.
DELLE PROVINCE E DEI LORO DIRETTORI
194. Quando per divina grazia l'istituto crescesse e avesse bisogno di più noviziati o che il solo direttore generale a troppo grave stento vi possa accudire, allora l'istituto si dividerebbe per province.
195. Ma sia per dividere l'istituto in province sia per aggiungerne delle nuove, si richiede il permesso della Santa Sede.
196. [54]Conviene che ogni provincia abbia il suo noviziato.
I postulanti ed i novizi si ricevono e si dirigono dal superiore della provincia in un col suo Consiglio.
Il superiore generale poi conferma tali ammissioni.
197. I Capitoli provinciali si regolano come si è detto del Capitolo generale ed i beni della provincia pure si amministrano come si è detto a suo luogo.