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COSTITUZIONI DELL'ISTITUTO DEI SERVI DELLA CARITÀ (1907) Parte TERZA Capo VIII. DELLE CASE SUCCURSALI E DEI LORO ASSISTENTI |
Capo VIII.
DELLE CASE SUCCURSALI E DEI LORO ASSISTENTI
198. Per aprire nuove case vuolsi il consenso del superiore generale e l'espresso consenso della Santa Sede.
199. E si richiederebbe il consenso della Sacra Congregazione di Propaganda per erigere una casa in luoghi di missione.
200. Conviene che la casa possa presto raggiungere almeno il completo di sei membri dell'istituto.
201. [55]Per aprire una nuova chiesa od oratorio pubblico o semipubblico, per celebrare in cappelle private, per esporre il Santissimo Sacramento alla pubblica adorazione, per funzioni - 1224 -pubbliche e solenni bisogna ricorrere alla competente autorità ecclesiastica.
202. Nelle case succursali l'assistente sacerdote dura in carica per anni tre, nominatovi dal superiore generale e relativo Consiglio.
Può essere confermato per altri anni tre nella stessa casa, ma non oltre.
Può nondimeno essere eletto assistente in altra casa.
203. Nel frattempo dei tre anni verun assistente può essere deposto o trasferito altrove senza ragionevole motivo e senza il consenso del Consiglio superiore.
204. Nessun confratello può essere assistente di una casa succursale, se non abbia compiuto il primo triennio dei voti e cominciato il secondo triennio.
Se per altro è possibile, si elegga sempre uno dei voti perpetui.
205. L'assistente di una casa succursale agisce con quelle attribuzioni di autorità che gli vengono conferite dal Consiglio superiore. Non rappresenta in tutto e assolutamente il superiore generale, ma presta dipendenza[56] anche ad altri confratelli superiori e come vien particolarmente indirizzato dal Consiglio superiore.
206. L'assistente della casa succursale lascia all'economo l'amministrazione dei beni della casa, sia mobili che immobili, secondo le norme date più sopra.
207. L'assistente è aiutato da due consiglieri nominati dal Consiglio superiore ovvero dal provinciale.
208. L'assistente può in casi particolari esimere taluni confratelli dall'osservanza di qualche articolo della Regola.