Luigi Guanella: Opere edite e inedite
Luigi Guanella
Regolamento S. d. C. - 1910
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REGOLAMENTO DEI SERVI DELLA CARITÀ (1910)

PARTE TERZA

Capo III. DEI CONSIGLIERI

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§ I. Del Consiglio in genere

§ II. Doveri dei consiglieri

1331

§ III. Azione pratica dei consiglieri

1332
- 1331 -

Capo III.

DEI CONSIGLIERI

 

<< <   > >>§ I.

Del Consiglio in genere

 

[182]Porgere consiglio per sé è opera di misericordia; è però opera di merito e richiede studio diligente di retta intenzione e di mortificazione interna ed esterna, per sapere non invanirsene mai se il consiglio fosse accettato, non dolersene se venga rifiutato.

Chi consiglia deve essere pienamente persuaso di non volere e potere influire sulla efficacia della volontà dei superiori, quando il consiglio sia semplicemente e unicamente atto di efficacia consultiva più che deliberativa.

Un consigliere poi può presentare il parer suo semplicemente oppure può presentarlo munito[183] di dimostrazione e di argomentazione in favore ovvero in disfavore.

Può poi presentare il consiglio premunito di più da insinuazioni particolari e da ragioni interne dell'animo del consulente che, per questo stesso e per le speciali doti di spirito dell'oratore, inducono maggiormente l'animo dei presenti ad aderirvi decisamente.

 Ne abbiamo in argomento lo invito del Signore: «Quando tu abbia bisogno di consiglio, portati all'uomo di Dio»60, cioè al cristiano di molta preghiera.

Anche per questo i Servi della Carità devono essere per se stessi religiosi di ottima preghiera e conservare riputazione degna per i confratelli che vedono insigniti di speciale dono di orazione.

Il dono del consiglio è dono di Dio, ma è pure facoltà acquisita.

E in quanto è facoltà acquisita, occorre da parte del consigliere un maestro, che ne lo indirizzi e lo guidi, e da parte di se stesso occorre che egli vi si applichi con fermo proposito e con energia di fede parimente.

Il maestro sarà il superiore ordinario generale od il superiore e i superiori della casa madre ovvero delle case filiali secondo le circostanze.- 1332 -

<< <   > >>§ II.

Doveri dei consiglieri

 

[184]A questo punto si può domandare: quali sono praticamente i doveri del buon consigliere servo della Carità? I doveri suoi sono di studiare attentamente la Regola e il Regolamento e lo spirito dei medesimi.

Sarà pur bene che ne penetri ancor meglio lo spirito nello svolgere le vicende della Casa della Provvidenza divina, meditare studiosamente sopra i fatti e sopra il modo e il tempo dei fatti stessi, come si trovano nel periodico nostro La divina Provvidenza61, che omai entra nel suo diciottesimo anno di vita.

Gioverà pure, e non poco, uno spirito tranquillo, serio, attento, di osservazione, caritativo, intorno al contegno delle persone dei confratelli che ne circondano e all'evoluzione dell'opera, come si svolge quotidianamente sotto gli occhi nostri.

Ciò costituisce nello individuo uno spirito scrutatore che, aiutato dallo spirito pure di preghiera e di carità, susciterà nell'animo del servo della Carità pensieri di molta praticità, propositi di efficace virtù.

Allora viene in acconcio servirsi della penna e affiancare il tesoro di preziose[185] annotazioni che, rimeditate tuttavia nella mente e davanti al Signore esposte in umile atto di supplicazione, faranno sì che a suo tempo il consigliere, chiamato a conferire, esponga cose utili e interrogato possa rispondere parole di assicurazione confortante.

<< <   > >>§ III.

Azione pratica dei consiglieri

 

Si domanda ancora qui: in quanti modi un consigliere può disimpegnare l'uffizio suo? E si risponde parimente che in tre modi.

 Il primo è più semplice, quando il consigliere espone semplicemente, al primo incontro fortuito col superiore e confratelli, ciò che tiene in cuore di osservare; il secondo - 1333 -modo è quando i più dei confratelli si raccolgono espressamente per conferire; il terzo modo poi è quando, di tempo in tempo, nel mese e secondo le urgenze, il superiore convoca il Consiglio suo ex officio, per conferire espressamente in argomenti economici, morali, religiosi.

Nel frattempo della seduta quale contegno terranno i confratelli? Tengano semplicemente un contegno tranquillo, serio e devoto; non si[186] alzi uno a parlare prima che abbia terminato il suo discorso il confratello: sarà maggior perfezione attendere che il superiore chiami nominatamente per invitarlo ad esporre. In dire il confratello non mostri attaccamento alla propria opinione. Come si è detto, se il suo consiglio è seguito non se ne glori, se è rifiutato non se ne avvilisca. Sovrattutto badi a conservare il silenzio intorno a quegli argomenti che sono indicati dal superiore o semplicemente dalla prudenza e dalla carità e giustizia insieme. Parli ai confratelli di altre notizie utili e interessanti, atte a contentare l'animo di ciascuno. In questo è la carità del fratello, che brama essere semplice come la colomba, prudente come il serpente62.





p. 1331
60 Tb 4, 19.



p. 1332
61 Cfr. nota 27 a p. 140.



p. 1333
62 Cfr. Mt 10, 16.



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