Luigi Guanella: Opere edite e inedite
Luigi Guanella
Il Terz'ordine di S. Francesco…
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IL TERZ'ORDINE DI SAN FRANCESCO E L'ENCICLICA DEL PONTEFICE LEONE XIII

COSTITUZIONE PONTIFICIA SULLA REGOLA DEL TERZ'ORDINE SECOLARE DI SAN FRANCESCO

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COSTITUZIONE PONTIFICIA SULLA REGOLA

DEL TERZ'ORDINE SECOLARE DI SAN FRANCESCO

Leone vescovo

servo dei servi di Dio a perpetua memoria>

  [201]Il misericordioso Figliuolo di Dio, che imponendo agli uomini un giogo soave e un peso leggiero provvide alla vita e alla salute di tutti, lasciò la Chiesa, da lui fondata, erede non solo della potestà, ma altresì della misericordia sua, affinché i beneficii da lui arrecati si propagassero con invariato tenore di carità a tutte le generazioni de' secoli. Per la qual cosa, come in tutto ciò che Gesù Cristo nella sua vita mortale fece o prescrisse rifulse sempre mite sapienza e grandezza d'invitta benignità, così in ogni istituto della Chiesa riluce tal maravigliosa indulgenza e mitezza da far vedere che essa ritrae

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anche in questo l'immagine di Dio, ch'è carità233. Di tal materna clemenza peculiarmente è proprio l'accomodar sapientemente le leggi, fin dove si possa, ai tempi [202]e ai costumi e usar sempre nel comandare e nell'esigere somma discrezione. Onde avviene che la Chiesa con siffatto temperamento di carità insieme e di sapienza congiunge l'immutabilità assoluta e sempiterna del domma con la prudente varietà della disciplina.

  A questa ragione conformando noi l'animo e la mente nell'esercizio del sommo pontificato, stimiamo debito del nostro ufficio librare su di equa lance la natura de' tempi e tutte considerare le circostanze, non forse abbiavi difficoltà che rattenga alcuno dalla pratica di salutari virtù. E ora ci è piaciuto ragguagliare a questa norma il sodalizio francescano del Terz'ordine secolare e ponderare diligentemente se sia mestieri temperarne alcun poco, per i mutati tempi, le leggi.

  Noi già quest'esimio istituto del patriarca san Francesco alla pietà de' fedeli caldamente raccomandammo mercé la nostra enciclica Auspicato, [203]pubblicata il 17 settembre dell'anno scorso. E la pubblicammo col desiderio e con l'unico intento di richiamare in tempo opportuno col nostro invito quanti più si potessero all'acquisto della santità cristiana. Origine in vero precipua e dei mali che ci premono e dei pericoli che ci minacciano è la negletta osservanza delle virtù cristiane.

Ma rimediare a que' mali e scongiurar questi pericoli, per altra via gli uomini non potrebbero che affrettando il ritorno degl'individui e della società a Gesù Cristo, il quale può salvare in perpetuo quanti per suo mezzo si accostano a Dio234. Ora all'osservanza appunto dei precetti di Gesù Cristo mirano gli istituti di san Francesco, imperocché nient'altro il santissimo lor fondator si propose che aprire in essi <come> una palestra in cui la vita cristiana con maggior diligenza si esercitasse.

Certamente i primi due Ordini francescani, addestrandosi alla scuola di [204]grandi virtù, tendono a qualche cosa di più

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perfetto e divino. Ma questi due Ordini sono accessibili a pochi, vale a dire a quelli solamente a cui per ispecial grazia di Dio è conceduto di aspirare con alacrità singolare alla santità dei Consigli evangelici. Il Terz'ordine però è nato fatto pel popolo, e quanta efficacia esso abbia a formar costumi buoni, integri, pii, è chiaro per la cosa in sé e pel testimonio dei tempi andati.

  Dobbiamo riconoscere dall'autore e aiutatore de' buoni consigli, Iddio, che alle nostre esortazioni le orecchie del popolo cristiano non rimasero chiuse. Anzi sappiamo da moltissimi luoghi come si raccese la pietà verso il patriarca d'Assisi e si accrebbe via via il numero dei chiedenti d'ascriversi al Terz'ordine. Laonde, quasi per dar di sprone a chi corre, ci risolvemmo di volgere il nostro pensiero colà onde cotesto felice corso degli animi potesse sembrar impedito comechessia o ritardato. Prima di [205]tutto esaminammo la Regola del Terz'ordine, che dal nostro antecessore Nicolò iv venne approvata e confermata con la costituzione apostolica Supra montem del 18 agosto 1289, e la vedemmo non rispondere appieno ai tempi e ai costumi d'oggigiorno. Di qui, non si potendo adempier gli accettati obblighi senza troppa molestia e fatica, bisognò finora, ad istanza degli ascritti, passar sopra a molti capi di quelle leggi, e ciò come non avvenga mai senza scapito della comune disciplina è facile intenderlo.

  Di poi v'era anche nello stesso sodalizio un'altra cagione che richiedeva le nostre cure. Vogliamo dire che i romani pontefici nostri antecessori, avendo accolto il Terz'ordine fin dal suo nascere con somma benevolenza, largirono ai terziarii indulgenze molte ed ample assai in espiazione delle colpe.

Delle quali indulgenze l'indole e la ragione divenne col corso degli anni ambigua e perplessa, onde soventi volte si fece questione se in [206]taluni casi l'indulto papale fosse certo, e in qual tempo e in qual misura se ne potesse far uso. Certamente la provvidenza dell'apostolica Sede non si lasciò desiderare al bisogno, e notantemente Benedetto xiv p<ontefice> m<assimo> con la sua costituzione Ad Romanum Pontificem del giorno 15 marzo 1751 tolse i primi dubbi che erano insorti. Non pochi tuttavia ne sorsero, come suole avvenire, in appresso.

 

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  Per la qual cosa noi, mossi dalla considerazione di tali incomodi, tra i cardinali di s<anta> r<omana> Chiesa appartenenti alla S<acra> Congregazione delle indulgenze e sacre reliquie ne deputammo alcuni con l'incarico di rivedere con ogni cura la primitiva Regola de' terziari, e similmente, redatto l'elenco di tutte le indulgenze e privilegi, di prenderli ad esame e di riferire a noi, dopo maturo giudizio, che cosa stimassero doversi, giusta la condizione de' tempi, ritenere od innovare. Fatto quanto avevamo ordinato, i cardinali suddetti ci proposero [207]doversi piegare e accomodare all'odierna maniera di vivere le antiche leggi, modificandone alcuni capi. Intorno poi alle indulgenze, per non lasciar luogo ad esitazioni e per evitare il pericolo che alcuna cosa non vada a dovere, giudicarono che noi saviamente e utilmente faremmo se, ad esempio di Benedetto xiv, richiamate ed abrogate le indulgenze tutte che fin qui furono in vigore, altre di nuovo al sodalizio stesso ne concedessimo.

  Adunque, che torni235 in bene, <che> aumenti la gloria di Dio ed accenda ognor più l'amore della pietà e delle altre virtù cristiane, noi con questa costituzione e con la nostra apostolica autorità la Regola del Terz'ordine secolare di san Francesco nel modo che siegue rinnoviamo e sanzioniamo.

Con che niuno pensi236 venga punto tocca l'intima natura dell'Ordine medesimo, la quale anzi vogliamo che rimanga inalterata ed intera. Vogliamo inoltre e comandiamo [208]che tutti i terziari godano delle indulgenze e privilegi che qui appresso si troveranno notati nell'elenco, annullate del tutto le indulgenze e i privilegi qualunque che allo stesso sodalizio sieno stati da questa Sede apostolica, in qualsivoglia tempo o nome o forma, fino a quest'oggi concessi.

 

 





p. 219
233 1 Gv 4, 16; nella nota dell'originale: Ioan, IV, 6.



234Eb 7, 25”; nota dell'originale.



p. 221
235 Originale: Adunque, a ciò torni; anche per la nota 236 cfr. La Civiltà Cattolica, 1883, iii, p. 98.



236 Originale: bensì.



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