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IL TERZ'ORDINE DI SAN FRANCESCO E L'ENCICLICA DEL PONTEFICE LEONE XIII REGOLA DEL TERZ'ORDINE SECOLARE DI SAN FRANCESCO Capo I Dell'accettazione, noviziato, professione |
REGOLA DEL TERZ'ORDINE SECOLARE
Capo I
Dell'accettazione, noviziato, professione
I. [209]Non si accetti nel Terz'ordine alcuno che non abbia passato l'età di quattordici anni e non sia di buoni costumi, amante della concordia, e specialmente di provata fede nella professione cattolica e di provato ossequio verso la Chiesa romana e la Sede apostolica.
II. Le maritate non si ammettono senza che il marito lo sappia e vi acconsenta, eccetto il caso che il confessore giudichi doversi fare diversamente.
III. Gli ascritti al sodalizio portino il piccolo scapolare e il cingolo secondo il costume; se nol portano restino privi dei privilegi e diritti concessi.
IV. I terziarii e le terziarie, accettati che sieno nell'Ordine, passino nel noviziato il primo anno; ammessi poi, giusta il rito alla professione dell'Ordine stesso, [210]promettano di osservare i comandamenti di Dio, di obbedire alla Chiesa e se in alcun punto della loro professione mancheranno, di esser pronti a farne emenda.