Luigi Guanella: Opere edite e inedite
Luigi Guanella
Il Terz'ordine di S. Francesco…
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IL TERZ'ORDINE DI SAN FRANCESCO E L'ENCICLICA DEL PONTEFICE LEONE XIII

REGOLA DEL TERZ'ORDINE SECOLARE DI SAN FRANCESCO

Capo II Della disciplina

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Capo II

Della disciplina

  I. I terziarii e le terziarie si astengano in ogni caso dal lusso e dalla raffinata eleganza, tenendosi a quel giusto mezzo che si conviene alla condizione di ciascuno.

 

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  II. Stiano lontani con somma cautela dai balli e dagli spettacoli pericolosi e da ogni gozzoviglia.

  III. Sieno frugali nel cibo e nelle bevande, e non si assidano né si levino dalla mensa senza avere piamente invocato e ringraziato il Signore.

  IV. Nella vigilia della immacolata Concezione di Maria e della festa del patrono san Francesco, ciascuno osservi il digiuno; assai lodevole se inoltre digiuneranno ogni venerdì e si asterranno dalle carni ogni mercoledì, secondo l'antica pratica dei terziarii.

  V. [211]Si accostino ai sacramenti della Confessione e della Comunione in ciascun mese.

  VI. I terziarii ecclesiastici, dacché ogni giorno debbono recitare le Ore canoniche, per questa parte non hanno altro obbligo. I laici che non recitano né l'Uffizio divino né l'Uffizio piccolo della beata Vergine, dicano ogni giorno dodici Pater noster, Ave Maria e Gloria Patri, salvo che non sieno impediti da infermità.

  VII. Quelli che per legge lo possono dispongano per tempo con testamento delle cose loro.

  VIII. In famiglia abbiano cura di essere di esempio agli altri, promuovendo esercizii di pietà ed opere buone. Non permettano che entrino loro in casa libri e giornali da cui possa temersi danno alla virtù, e ne interdicano la lettura ai loro soggetti.

  IX. Abbiano cura di mantenere tra loro e con gli altri caritatevole benevolenza. Dove possano si adoperino ad estinguere le discordie.

  X. Non facciano mai giuramenti, se non in caso di vera necessità. Fuggano ogni sconcio parlare, ogni scurrilità ed ogni lazzo. Facciano ogni sera l'esame, [212]non forse abbiano commesso alcun fallo; avendone commesso si pentano ed emendino l'errore.

  XI. Coloro che il possono assistano ogni giorno alla santa Messa. Ad invito del ministro, intervengono ogni mese alla adunanza.

  XII. Mettano in comune, giusta la possibilità di ciascuno,

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alcunché per sollevare, massime nelle malattie, i confratelli bisognosi o per provvedere al decoro del culto.

  XIII. A visitare i terziari infermi, i ministri o vadano essi stessi o mandino a compiere i dovuti uffici di carità. E se la malattia è pericolosa ammoniscano e persuadano l'ammalato ad acconciare in tempo le cose dell'anima.

  XIV. Ai funerali dei confratelli defunti i terziari del luogo e i forastieri che vi si trovino, si radunino e recitino insieme una terza parte del santo Rosario a suffragio del trapassato. I sacerdoti nel divin Sacrificio, i laici accostandosi se possono, alla santa Comunione, preghino pii e volonterosi al defunto confratello l'eterna pace.


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