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IL TERZ'ORDINE DI SAN FRANCESCO E L'ENCICLICA DEL PONTEFICE LEONE XIII REGOLA DEL TERZ'ORDINE SECOLARE DI SAN FRANCESCO Capo III Degli offici, della visita, della Regola stessa |
Capo III
Degli offici, della visita, della Regola stessa
I. [213]I varii officii si conferiscano nelle adunanze dei confratelli. Gli officii durino 3 anni. Nessuno senza giusta causa ricusi o eseguisca con oscitanza l'officio deferitogli.
II. Il visitatore diligentemente indaghi se la Regola viene osservata. A questo fine una volta l'anno, o più spesso se bisogna, visiti d'officio i sodalizi, convochi in generale adunanza i ministri e i confratelli. Se il visitatore, ammonendo o comandando, richiamerà alcuno al dovere, o se imporrà alcuna penitenza salutare, questi docilmente l'accetti e non ricusi di farla.
III. I visitatori si scelgano tra i religiosi del primo e del Terz'ordine regolare francescano, e sieno designati dai guardiani quando ne sieno richiesti. L'ufficio di visitatore è interdetto ai laici.
IV. I terziari insubordinati e di mal esempio vengano
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ammoniti dell'obbligo loro per la seconda e per la terza volta; se non obbediscono, sieno espulsi.
V. [214]Se nelle prescrizioni di questa Regola alcuno viene a mancare, sappia di non incorrere per questo titolo in verun peccato, purché la mancanza non offenda la legge di Dio e i precetti della Chiesa.
VI. Se alcuno per grave e giusta causa non può osservare qualche prescrizione di questa Regola, sia lecito dispensarlo per quella parte o fargliene prudentemente la commutazione. E su ciò i superiori ordinari dei francescani del primo e del terzo Ordine, come pure i visitatori, abbiano pieno potere.