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IL TERZ'ORDINE DI SAN FRANCESCO E L'ENCICLICA DEL PONTEFICE LEONE XIII ELENCO DELLE INDULGENZE E DE' PRIVILEGI Capo II Delle indulgenze parziali |
Capo II
Delle indulgenze parziali238
I. A tutti i terziari dell'uno e dell'altro sesso che visiteranno il tempio in cui è eretto il sodalizio e quivi supplicheranno a Dio pei bisogni della Chiesa, si concede l'indulgenza di sette anni e di altrettante quarantene nelle feste della prodigiosa impressione delle sacre stimmate del patrono san Francesco, di san Lodovico re di Francia, di santa Elisabetta regina <di Portogallo, di santa Elisabetta> d'Ungheria, di santa Margherita da Cortona e in altri dodici giorni scelti da ciascuno coll'approvazione del ministro del sodalizio.
II. [218]Tutte le volte che i terziarii assisteranno alla Messa o ad altri santi divini officii <o> interverranno alle adunanze pubbliche o private dei confratelli, daranno ospizio ai poveri, comporranno discordie o procureranno <che> sieno composte, andranno alle sacre processioni, accompagneranno il Santissimo Sacramento, o non potendolo accompagnare reciteranno, al segno della campana, un Pater noster e un'Ave Maria, diranno cinque Pater e Ave pei bisogni di santa Chiesa o in suffragio dei confratelli defunti, seguiranno alla sepoltura i morti, ridurranno al buon sentiero qualche traviato, instruiranno
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alcuno ai divini precetti e alle altre cose necessarie alla salute, o faranno altre simili opere di carità, potranno lucrare ogni volta <e> per ciascun di questi titoli indulgenza di 300 giorni. I terziarii, se vogliono, potranno applicare tutte e singole le suddette indulgenze sia plenarie sia parziali in suffragio dei fedeli defunti.