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Pio XII
Mediator Dei

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  • VI. Liturgia e dogma.
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VI. Liturgia e dogma.

1. Questo inconcusso diritto della Gerarchia Ecclesiastica è provato anche dal fatto che la sacra Liturgia ha strette attinenze con quei principi dottrinali che la Chiesa propone come facenti parte di certissime verità, e perciò deve conformarsi ai dettami della fede cattolica proclamati dall'autorità del supremo Magistero per tutelare la integrità della religione nvelata da Dio.

2. A questo proposito, Venerabili Fratelli, riteniamo di porre nella sua giusta luce una cosa che pensiamo non esservi ignota: l'errore, cioè, di coloro i quali pretesero che la sacra Liturgia fosse quasi un esperimento del dogma, in quanto che se una di queste verità avesse, attraverso i riti della sacra Liturgia, portato frutti di pietà e di santità, la Chiesa avrebbe dovuto approvarla, diversamente l'avrebbe ripudiata. Donde quel principio: La legge della preghiera e legge della fede (Lex orandli, lex credendi).

3. Non è, però, così che insegna e comanda la Chiesa. Il culto che essa rende a Dio è, come brevemente e chiaramente dice S. Agostino, una continua professione di fede cattolica e un esercizio della speranza e della carità: "Dio si deve onorare con la fede, la speranza e la carità". Nella sacra Liturgia facciamo esplicita professione di fede non soltanto con la celebrazione dei divini misteri, con il compimento del Sacrificio e l'amministrazione dei Sacramenti, ma anche recitando e cantando il Simbolo della fede, che e come il distintivo e la tessera dei crisriani, con la lettura di altri documenti e delle Sacre Lettere scritte per ispirazione dello Spirito Santo. Tutta la Liturgia ha, dunque, un contenuto di fede cattolica, in quanto attesta pubblicamente la fede della Chiesa.

4. Per questo motivo, sempre che si è trattato di definire un dogma, i Sommi Pontefici e i Concili, attingendo ai cosìddetti "Fonti teologici", non di rado hanno desunto argomenti anche da questa sacra disciplina; come fece, per esempio, il Nostro Predecessore di immortale memoria Pio IX quando definì l’Immacolata Conceziune di Maria Vergine. Allo stesso modo, anche la Chicsa e i Santi Padri, quando si discutcva di una verità controversa o messa in dubbio, non hanno mancato di chiedere luce anche ai riti venerabili trasmessi dall'antichità. Così si ha la nota e veneranda sentenza: "La legge della preghiera stabilisca la legge della fede" (Legem credendi lex statuat supplicandi). La Liturgia, dunque, non determinacostituisce il senso assoluto e per virtù propria la fede cattolica, ma piuttosto, essendo anche una professione delle celesti verità, professione sottoposta al Supremo Magistero della Chiesa, può fornire argomenti e testimonianze di non poco valore per chiarire un punto particolare della dottrina cristiana. Che se vogliarno distinguere e determinare in modo generale ed assoluto le relazioni che intercorrono tra fede e Liturgia, si può affermare con ragione che "la legge della fede deve stabilire la legge della preghiera". Lo stesso deve dirsi anche quando si tratta delle altre virtù teologiche: "Nella... fede, nella speranza e nella carità preghiamo sempre con desiderio continuo".




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