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1. Del
medesimo suo diritto in materia liturgica si è servita la Chiesa per tutelare
la santità del culto contro gli abusi temerarianaente introdotti dai privati e
dalle chiese particolari. Così accadde che, moltiplicandosi usi e consuetudini
di questo genere durante il secolo XVI, e mettendo le iniziative private in
pericolo l'integrità della fede e della pietà con grande vantaggio degli
eretici e a progaganda del loro errore, il Nostro Predecessore di immortale
memoria Sisto V, per difendere i legittimi riti della Chiesa e impedire le
infiltrazioni spurie, istituì nel 1588 la Congregazione dei riti , organo cui
tuttora compete di ordinare e prescrivere con vigile cura tutto ciò che
riguarda la sacra Liturgia.
2.
Perciò il solo Sommo Pontefice ha il diritto di riconoscere e stabilire
qualsiasi prassi di culto, di introdurre e approvare nuovi riti e di mutare
quelli che giudica doversi mutare ; i Vescovi, poi, hanno il diritto e il
dovere di vigilare diligentemente perché le prescrizioni dei sacri canoni
relative al culto divino siano puntualmente osservate. Non è possibile lasciare
all'arbitrio dei privati, siano pure essi membri del Clero, le cose sante e
venerande che riguardano la vita religiosa della comunità cristiana, l'esercizio
del sacerdozio di Gesù Cristo e il culto divino, l'onore che si deve alla SS.
Trinità, al Verbo Incarnato, alla sua augusta Madre c agli altri Santi, e la
salvezaa degli uomini; per lo stesso motivo a nessuno è permesso di regolare in
questo campo azioni esterne che hanno un intimo nesso con la disciplina
ecclesiastica, con l'ordine, l’unità e la concordia del Corpo Mistico, e non di
rado con la stessa integrità della fede cattolica.
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