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Pio XII
Evangelii praecones

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  • 11. Contro l'esclusivismo territoriale e giurisdizionale.
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11. Contro l'esclusivismo territoriale e giurisdizionale.

1. Nei secoli passati il campo vastissimo dell'apostolato missionario non era confinato entro particolari circoscrizioni ecclesiastiche, né veniva posto sotto le cure dei vari ordini o congregazioni religiose e del crescente clero indigeno. E così avviene per lo più tuttora, come a tutti è noto; ma talvolta accade pure che alcune regioni vengano affidate ai religiosi di una particolare provincia del medesimo istituto. Vediamo senza dubbio l'utilità di tutto ciò, poiché in questa maniera l'organizzazione missionaria acquista più ordine e agilità. Può accadere, tuttavia, che da questo modo di procedere sorgano inconvenienti e danni non lievi, ai quali, per quanto è possibile, è opportuno rimediare. Già i Nostri predecessori si occuparono di questo argomento nelle lettere citate(16) e in tal materia stabilirono norme sapientissime, che Ci piace ripetere e confermare, paternamente esortandovi affinché "per l'esemplare zelo che vi anima, per la religione e la salvezza delle anime", accogliate "docilmente e con cuore disposto a pronta ubbidienza un'ultima e importantissima raccomandazione. I territori della Santa Sede affidati alla cura vostra operosa perché voi li rechiate alla legge di Cristo, sono per lo più di grande estensione. Può dunque accadere che il numero dei missionari appartenenti al vostro particolare istituto sia di gran lunga inferiore al bisogno. In tal caso, come nelle diocesi bene stabilite sogliono venire in aiuto ai vescovi operai appartenenti a diverse famiglie religiose, o di sacerdoti o di laici, suore di diverse congregazioni, così voi, trattandosi della propagazione della fede, dell'educazione della gioventù indigena e di altre simili imprese, non dovete esitare a invitare e accogliere come compagni di lavoro religiosi e missionari, benché di altro istituto, siano essi sacerdoti, siano membri di congregazioni laicali. Sta bene che gli ordini e le congregazioni religiose si glorino e della missione tra i pagani loro affidata e delle conquiste finora procurate al regno di Cristo; ma si ricordino, che i territori delle missioni non sono da essi posseduti in forza di un diritto esclusivo e perpetuo, ma che li posseggono a beneplacito della Santa Sede, la quale ha perciò il diritto e il dovere di provvedere che vengano rettamente e pienamente coltivati. Né il romano pontefice adempirebbe tale dovere se si restringesse unicamente a distribuire territori di maggiore o minore estensione a questo o a quell'altro istituto; ma, ciò che più conta, sempre e con ogni diligenza deve procurare che questi istituti inviino nelle regioni loro affidate tanti e soprattutto tali missionari, che possano bastare a un lavoro efficace per illuminarle bene in tutta la loro ampiezza con la luce della verità".17




17 AAS 18(1926), pp. 81-82: EE 5/186.




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