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Pius PP. XI
Divini illius Magistri

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XXXIX.

Similmente spetta allo Stato proteggere il medesimo diritto della prole, quando venisse a mancare fisicamente o moralmente l'opera dei genitori, per difetto, incapacità o indegnità, giacché il loro diritto educativo, come sopra dichiarammo, non è assoluto o dispotico, ma dipendente dalla legge naturale e divina, e perciò sottoposto all'autorità e giudizio della Chiesa, ed altresì alla vigilanza e tutela giuridica dello Stato in ordine al bene comune; inoltre la famiglia non è una società perfetta che abbia in sé tutti i mezzi necessari al suo perfezionamento. Nel quale caso, eccezionale del resto, lo Stato non si sostituisce già alla famiglia, ma supplisce al difetto e provvede, con mezzi acconci, sempre in conformità con i diritti naturali della prole e i diritti soprannaturali della Chiesa.




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