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Pius PP. XI
Quadragesimo anno

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  • II - LA DOTTRINA DELLA CHIESA IN MATERIA SOCIALE ED ECONOMICA.
    • Introduzione.
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II - LA DOTTRINA DELLA CHIESA IN MATERIA SOCIALE ED ECONOMICA.

Introduzione.

41. Ma prima di iniziare a dare queste spiegazioni, occorre premettere il principio, già da Leone XIII con rara chiarezza stabilito, che cioè risiede in Noi il diritto e il dovere di giudicare con suprema autorità intorno a siffatte questioni sociali ed economiche (cf. RN n. 13). Certo alla Chiesa non fu affidato l’ufficio di guidare gli uomini a una felicità solamente temporale e caduca, ma all’eterna. Anzi "non vuole né deve la Chiesa senza giusta causa ingerirsi nella direzione delle cose puramente umane" (Enc. Ubi arcano, 23 dic. 1922). In nessun modo però può rinunziare all’ufficio da Dio assegnatole, d’intervenire con la sua autorità, non nelle cose tecniche, per le quali non ha né i mezzi adatti né la missione di trattare, ma in tutto ciò che ha attinenza con la morale. Infatti in questa materia, il deposito della verità a Noi commesso da Dio e il dovere gravissimo impostoci di divulgare e di interpretare tutta la legge morale ed anche di esigerne opportunamente ed importunamente l’osservanza, sottopongono ed assoggettano al supremo Nostro giudizio tanto l’ordine sociale, quanto l’economico.

42. Sebbene l’economia e la disciplina morale, ciascuna nel suo ambito, si appoggino sui principi propri, sarebbe errore affermare che l’ordine economico e l’ordine morale siano così disparati ed estranei l’uno all’altro, che il primo in nessun modo dipenda dal secondo. Certo, le leggi, che si dicono economiche, tratte dalla natura stessa delle cose e dall’indole dell’anima e del corpo umano, stabiliscono quali limiti nel campo economico il potere dell’uomo non possa e quali possa raggiungere, e con quali mezzi; e la stessa ragione, dalla natura delle cose e da quella individuale e sociale dell’uomo, chiaramente deduce quale sia il fine da Dio Creatore proposto a tutto l’ordine economico.

43. Soltanto la legge morale è quella la quale, come ci intima di cercare nel complesso delle nostre azioni il fine supremo ed ultimo, così nei particolari generi di operosità ci dice di cercare quei fini speciali, che a quest’ordine di operazioni sono stati prefissi dalla natura, o meglio, da Dio, autore della natura, e di subordinare armonicamente questi fini particolari al fine supremo. E ove a tal legge da noi fedelmente si obbedisca, avverrà che tutti i fini particolari, tanto individuali quanto sociali, in materia economica perseguiti, si inseriranno convenientemente nell’ordine universale dei fini, e salendo per quelli come per altrettanti gradini, raggiungeremo il fine ultimo di tutte le cose, che è Dio, bene supremo e inesauribile per se stesso e per noi.




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