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Pius PP. XI
Quadragesimo anno

IntraText CT - Lettura del testo

  • II - LA DOTTRINA DELLA CHIESA IN MATERIA SOCIALE ED ECONOMICA.
    • 1. Il dominio o diritto di proprietà.
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1. Il dominio o diritto di proprietà.

44. Ed ora, per venire ai singoli punti, cominciamo dal dominio o diritto di proprietà. Voi conoscete, venerabili Fratelli e diletti Figli, come il Nostro Predecessore di f. m., abbia difeso gagliardamente il diritto di proprietà contro gli errori dei socialisti del suo tempo, dimostrando che l’abolizione della proprietà privata tornerebbe, non a vantaggio, ma a estrema rovina della classe operaia. E poiché vi ha di quelli che, con la più ingiuriosa delle calunnie, accusano il Sommo Pontefice e la Chiesa stessa, quasi abbia preso o prenda ancora le parti dei ricchi contro i proletari, e poiché tra i cattolici stessi si riscontrano dissensi intorno alla vera e schietta sentenza Leoniana, Ci sembra bene ribattere ogni calunnia contro quella dottrina, che è la cattolica, su questo argomento, e difenderla da false interpretazioni.

a) Sua indole individuale e sociale

45. In primo luogo, si ha da ritenere per certo, che né Leone XIII né i teologi che insegnarono sotto la guida e il vigile magistero della Chiesa, negarono mai o misero in dubbio la doppia specie di proprietà, detta individuale e sociale, secondo che riguarda gli individui o spetta al bene comune; ma hanno sempre unanimemente affermato che il diritto del dominio privato viene largito agli uomini dalla natura, cioè dal Creatore stesso, sia perché gli individui possano provvedere a sé e alla famiglia, sia perché, grazie a tale istituto, i beni del Creatore, essendo destinati a tutta l’umana famiglia, servano veramente a questo fine; il che in nessun modo si potrebbe ottenere senza l’osservanza di un ordine certo e determinato.

46. Pertanto occorre guardarsi diligentemente dall’urtare contro un doppio scoglio. Giacché, come negando o affievolendo il carattere sociale e pubblico del diritto di proprietà si cade e si rasenta il cosiddetto "individualismo", così respingendo e attenuando il carattere privato e individuale del medesimo diritto, necessariamente si precipita nel "collettivismo" o almeno si sconfina verso le sue teorie. E chi non tenga presente queste considerazioni va logicamente a cadere negli scogli del modernismo morale, giuridico e sociale, da Noi denunciati nella Nostra prima enciclica (Enc. Ubi arcano, 23 dic. 1922). E di ciò si persuadano coloro specialmente che, amanti delle novità, non si peritano d’incolpare la Chiesa con vituperose calunnie, quasi abbia permesso che nella dottrina dei teologi s’infiltrasse il concetto pagano della proprietà, al quale bisognerebbe assolutamente sostituire un altro, che con strana ignoranza essi chiamano cristiano.

b) Doveri inerenti alla proprietà

47. Per contenere poi nei giusti limiti le controversie, sorte ultimamente intorno alla proprietà e ai doveri a essa inerenti, rimanga fermo anzitutto il fondamento stabilito da Leone XIII: che il diritto cioè di proprietà si distingue dall’uso di esso (RN n. 19). La giustizia, infatti, che si dice commutativa, vuole che sia scrupolosamente mantenuta la divisione dei beni, e che non si invada il diritto altrui col trapassare i limiti del dominio proprio; che poi i padroni non usino se non onestamente della proprietà, ciò non è ufficio di questa speciale giustizia, ma di altre virtù, dei cui doveri non si può esigere l’adempimento per vie giuridiche (cf. RN ivi). Onde a torto certuni pretendono che la proprietà e l’onesto uso di essa siano ristretti dentro gli stessi confini; e molto più è contrario a verità il dire che il diritto di proprietà venga meno o si perda per l’abuso o il non uso che se ne faccia.

48. Per il che compiono opera salutare e degna di ogni encomio tutti quelli che, salva la concordia degli animi e l’integrità della dottrina, quale fa sempre predicata dalla Chiesa, si studiano di definire l’intima natura e i limiti di questi doveri, coi quali o il diritto stesso di proprietà ovvero l’uso o l’esercizio del dominio vengono circoscritti dalle necessità della convivenza sociale. S’ingannano invece ed errano coloro che si studiano di sminuire talmente il carattere individuale della proprietà, da giungere di fatto a distruggerla.

c) Poteri dello Stato sulla proprietà

49. E veramente dal carattere stesso della proprietà, che abbiamo detta individuale insieme e sociale, si deduce che in questa materia gli uomini debbono aver riguardo non solo al proprio vantaggio, ma altresì al bene comune. La determinazione poi di questi doveri in particolare e secondo le circostanze, e quando non sono già indicati dalla legge di natura, è ufficio dei pubblici poteri. Onde la pubblica autorità può con maggior cura specificare, considerata la vera necessità del bene comune e tenendo sempre innanzi agli occhi la legge naturale e divina, che cosa sia lecito ai possidenti e che cosa no, nell’uso dei propri beni. Anzi Leone XIII aveva sapientemente sentenziato: "avere Dio lasciato all’industria degli uomini e alle istituzioni dei popoli la delimitazione delle proprietà private" (RN n. 7). E invero, come dalla storia si provi che, al pari degli altri elementi della vita sociale, la proprietà non sia affatto immobile, Noi stessi già lo dichiarammo con le seguenti parole: "Quante diverse forme concrete ha avuto la proprietà dalla primitiva forma dei popoli selvaggi, della quale ancora ai dì nostri si può avere una certa esperienza, a quella proprietà nei tempi e nelle forme patriarcali, e poi via via nelle diverse forme tiranniche (diciamo nel significato classico della parola), poi attraverso le forme feudali, poi in quelle monarchiche e in tutte le forme susseguenti dell’età moderna" (Alloc. Comit. A.C.I., 6 maggio 1926). La pubblica autorità però, come è evidente, non può usare arbitrariamente di tale suo diritto; poiché bisogna che rimanga sempre intatto e inviolato il diritto naturale di proprietà privata e di trasmissione ereditaria dei propri beni, diritto che lo Stato non può sopprimere, perché "l’uomo è anteriore allo Stato", (RN n. 6) ed anche perché "il domestico consorzio è logicamente e storicamente anteriore al civile" (RN n. 10). Perciò il sapientissimo Pontefice aveva già dichiarato non essere lecito allo Stato di aggravare tanto con imposte e tasse esorbitanti la proprietà privata da renderla quasi stremata. "Poiché non derivando il diritto di proprietà privata da legge umana, ma da legge naturale, lo Stato non può annientarlo, ma semplicemente temperarne l’uso e armonizzarlo col bene comune (RN n. 35). Quando poi la pubblica autorità mette così d’accordo i privati domini con le necessità del bene comune, non fa opera ostile ma piuttosto amichevole verso i padroni privati, come quella che in tal modo validamente impedisce che il privato possesso dei beni, voluto dal sapientissimo Autore della natura a sussidio della vita umana, generi danni intollerabili e cosi vada in rovina; né abolisce i privati possessi, ma li assicura; né indebolisce la proprietà privata, ma la rinvigorisce.

d) I redditi liberi

50. Non sono neppure abbandonate per intero al capriccio dell’uomo le libere entrate di lui, quelle cioè di cui egli non abbisogna per un tenore di vita conveniente e decorosa; ché anzi la Sacra Scrittura e i santi Padri chiarissimamente e continuamente denunciano ai ricchi il gravissimo precetto da cui sono tenuti, di esercitare l’elemosina, la beneficenza, la liberalità.

51. L’impiegare però più copiosi proventi in opere che diano più larga opportunità di lavoro, purché tale lavoro sia per procurare beni veramente utili, dai principi dell’Angelico Dottore, (cf. S. Th. II-II, q. 134) si può dedurre che non solo ciò è immune da ogni vizio o morale imperfezione, ma deve ritenersi per opera cospicua della virtù della magnificenza, in tutto corrispondente alle necessità dei tempi.

e) Titoli della proprietà

52. Che la proprietà poi originariamente si acquisti e con l’occupazione di una cosa senza padrone (res nullius) e con l’industria e il lavoro, ossia con la "specificazione", come si suol dire, è chiaramente attestato sia dalla tradizione di tutti i tempi, sia dall’insegnamento del Pontefice Leone XIII, Nostro Predecessore. Non si reca infatti torto a nessuno, checché alcuni dicano in contrario, quando si prende possesso di una cosa che è in balia del pubblico, ossia non è di nessuno; l’industria poi che da un uomo si eserciti in proprio nome e con la quale si aggiunga una nuova forma o un aumento di valore, basta da sola perché questi frutti si aggiudichino a chi vi ha lavorato attorno.




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