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Congregazione per gli Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica Verbi Sponsa IntraText CT - Lettura del testo |
§ 2. La legge della clausura papale si estende all'abitazione e a tutti gli spazi, interni ed esterni, riservati alle monache.
La modalità della separazione dall'esterno dell'edificio monastico, del coro, dei parlatori e di tutto lo spazio riservato alle monache, dev'essere materiale ed efficace, non solo simbolica né cosiddetta « neutra », da stabilirsi nelle Costituzioni e nei codici aggiuntivi, tenendo conto sia dei luoghi che delle diverse tradizioni dei singoli Istituti e dei monasteri.
La partecipazione dei fedeli alle celebrazioni liturgiche non consente l'uscita delle monache dalla clausura né l'ingresso dei fedeli nel Coro delle monache; eventuali ospiti non possono venire introdotti nella clausura del monastero.