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Congregazione per gli Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica Verbi Sponsa IntraText CT - Lettura del testo |
§ 3. a) In forza della legge della clausura le monache, le novizie e le postulanti devono vivere all'interno della clausura del monastero, e non è loro lecito uscirne, tranne nei casi contemplati dal diritto, né è lecito ad alcuno entrare nell'ambito della clausura del monastero, eccettuati i casi previsti.
§ 3. b) La normativa sulla separazione dal mondo delle Sorelle esterne venga definita dal diritto proprio.
§ 3. c) La legge della clausura comporta obbligo grave di coscienza sia per le monache che per gli estranei.