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Congregazione per gli Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica Verbi Sponsa IntraText CT - Lettura del testo |
15. La concessione della licenza di entrare e di uscire richiede sempre una causa giusta e grave,66 dettata cioè da vera necessità delle singole monache o del monastero: è questa un'esigenza di tutela delle condizioni richieste per la vita integralmente contemplativa e, da parte delle monache, di coerenza con la scelta vocazionale. Per sé, quindi, ogni uscita od ingresso devono costituire un'eccezione.
L'uso di annotare in un libro gli ingressi e le uscite può essere conservato, a discrezione del Capitolo conventuale, anche come contributo alla conoscenza della vita e della storia del monastero.
16. § 1. Alla Superiora del monastero spetta la custodia immediata della clausura, garantire le condizioni concrete della separazione e promuovere, all'interno del monastero, l'amore per il silenzio, il raccoglimento e la preghiera.
E lei che esprime il giudizio sull'opportunità degli ingressi e delle uscite dalla clausura, valutandone con prudente discrezione la necessità, alla luce della vocazione integralmente contemplativa, secondo le norme del presente documento e delle Costituzioni.
§ 2. All'intera comunità compete l'obbligo morale della tutela, della promozione e dell'osservanza della clausura papale, in modo che motivazioni secondarie o soggettive non prevalgano sul fine che la separazione si propone.
17. § 1. L'uscita dalla clausura, salvo indulti particolari della Santa Sede o in caso di pericolo gravissimo e imminente, viene permessa dalla Superiora nei casi ordinari, riguardanti la salute delle monache, l'assistenza delle monache inferme, l'esercizio dei diritti civili e quelle necessità del monastero a cui non si può provvedere in altro modo.
§ 2. Per altra causa giusta e grave la Superiora, con il consenso del suo Consiglio o del Capitolo conventuale, secondo il disposto delle Costituzioni, può autorizzare l'uscita per il tempo necessario, non oltre una settimana. Se la permanenza fuori monastero si dovesse protrarre oltre, fino a tre mesi di tempo, la Superiora chiederà l'autorizzazione al Vescovo diocesano67 o al Superiore regolare, qualora esista. Se l'assenza supera i tre mesi, salvo i casi di cura della salute, deve chiedere la licenza alla Santa Sede.
La Superiora applicherà questa normativa anche per autorizzare l'uscita per partecipare, quando fosse necessario, a corsi di formazione religiosa organizzati dai monasteri.68
Si tenga presente che la norma del Can. 665, § 1, sulla permanenza fuori dell'Istituto, non riguarda le monache di clausura.
§ 3. Per inviare le novizie o le professe, quando fosse necessario,69 a compiere parte della formazione in un altro monastero dell'Ordine, così come per effettuare trasferimenti temporanei o definitivi70 ad altri monasteri dell'Ordine, la Superiora esprimerà il suo consenso, con l'intervento del Consiglio o del Capitolo conventuale a norma delle Costituzioni.
18. § 1. L'ingresso in clausura è permesso, salvo indulti particolari della Santa Sede:
– ai Cardinali, i quali possono portare con sé qualcuno che li accompagni; ai Nunzi e ai Delegati Apostolici nei luoghi soggetti alla loro giurisdizione; al Visitatore durante la Visita canonica, al Vescovo diocesano o al Superiore regolare, per giusta causa.
§ 2. Con la licenza della Superiora:
– al Sacerdote per amministrare i Sacramenti alle inferme, per assistere quelle che sono a lungo o gravemente ammalate e, se è il caso, per celebrare talvolta per loro la S. Messa. Eventualmente per le processioni liturgiche e i funerali;
– a coloro i cui lavori o competenze sono necessari per curare la salute delle monache e per provvedere ai bisogni del monastero;
– alle proprie aspiranti e alle monache di passaggio, se ciò è previsto dal diritto proprio.