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Congregazione per gli Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica Verbi Sponsa IntraText CT - Lettura del testo |
25. La Chiesa riconosce ad ogni monastero sui iuris una giusta autonomia giuridica, di vita e di governo, perché in essa possa godere di una propria disciplina e sia in grado di conservare integro il proprio patrimonio.82
L'autonomia favorisce la stabilità di vita e l'unità interna di ogni comunità, garantendo le condizioni migliori per l'esercizio della contemplazione.
Tale autonomia è un diritto del monastero, che è autonomo per natura propria; perciò non può venire limitata o diminuita da interventi esterni. L'autonomia, però, non equivale a indipendenza dall'autorità ecclesiastica, ma è giusta, conveniente ed opportuna in vista della tutela dell'indole e dell'identità propria di un monastero di vita integralmente contemplativa.
E compito dell'Ordinario del luogo conservare e tutelare tale autonomia.83
Il Vescovo diocesano nei monasteri affidati alla sua vigilanza84 o il Superiore regolare, qualora esista, esercitano il loro incarico, secondo le leggi della Chiesa e le Costituzioni. Esse devono indicare ciò che loro compete, in modo particolare per quanto riguarda la presidenza delle elezioni, la visita canonica e l'amministrazione dei beni.
Dal momento che i monasteri sono autonomi e reciprocamente indipendenti, qualunque forma di coordinamento fra di essi, in vista del bene comune, necessita della libera adesione dei monasteri stessi e dell'approvazione della Sede Apostolica.