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Congregazione per gli Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica
Collaborazione Inter-Istituti per la formaz.

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Gli Istituti di formazione teologica e filosofica per i religiosi candidati al sacerdozio

22. Le norme fondamentali che regolano i centri inter-istituti di formazione filosofico-teologica per religiosi candidati al sacerdozio sono le seguenti:

a) Erezione canonica. Prima di procedere all'erezione canonica di un centro inter-istituti di studi filosofici e teologici si dovrà ottenere l'approvazione, sia in ordine all'erezione del Centro che ai relativi Statuti, dalla Congregazione per gli Istituti di vita consacrata e le Società di vita apostolica,83 la quale chiederà previamente l'autorevole parere della Congregazione per l'Evangelizzazione dei Popoli per quanto riguarda i territori di Missione, e l'approvazione della Congregazione per l'Educazione Cattolica 84 per quanto si riferisce all'ordinamento degli studi di filosofia e di teologia, nonché ai gradi accademici. A questo proposito, si incoraggiano gli istituti di filosofia e di teologia riservati ai candidati al sacerdozio, di affiliarsi rispettivamente ad una Facoltà filosofica o ad una Facoltà teologica.85

b) Autorità dell'istituto. Negli Statuti sarà chiaramente definito in quale modo esercitano la loro autorità i Superiori Maggiori che costituiscono l'organismo che ha la responsabilità del centro.

Spetta a questa autorità o a chi da essa delegato — di solito il Consiglio Direttivonominare, confermare o sostituire i docenti, secondo la procedura prevista dagli Statuti,86 come anche chiedere l'assenso del superiore competente e ricevere la « professione di fede » richiesta.87 Alla nomina di docente va unito il « mandato » di insegnare in nome della Chiesa.88 L'insegnamento che i docenti impartono agli alunni, sarà « una presentazione oggettiva e completa della dottrina, strutturata in armonia col magistero della Chiesa ».89

La stessa autorità terrà informati sull'istruzione che si imparte e sull'andamento del centro, i Superiori Maggiori che inviano gli studenti e che devono garantire presso la Chiesa e la propria Congregazione l'adeguata formazione dei futuri religiosi sacerdoti. E necessario che informi anche il Presidente della Commissione Mista Vescovi-Superiori Maggiori Religiosi onde promuovere la mutua conoscenza e collaborazione.90 I superiori degli studenti — siano essi superiori religiosi o i Vescovi responsabili — o dove sia il caso, i loro rappresentanti, saranno invitati a riunioni periodiche di consulta sull'andamento del centro. Dove l'incidenza ecclesiale e pastorale del centro lo richieda, è raccomandata, nello spirito di comunione, la presenza di un Vescovo quale membro del Consiglio Direttivo.91

c) Programmi. La formazione intellettuale del futuro sacerdote si basa e si costruisce soprattutto sullo studio della “Sacra Doctrina”.

« La vera teologia proviene dalla fede e intende condurre alla fede ».92 « La formazione teologica, illuminata dalla fede e guidata dal Magistero, venga impartita in modo che gli alunni conoscano integralmente la dottrina cattolica, fondata sulla Rivelazione Divina, ne alimentino la loro vita spirituale e siano in grado di annunciarla e difenderla in modo appropriato nell'esercizio del loro ministero ».93

Per quanto concerne gli studi si presterà un'attenzione speciale alla completezza delle materie e del contenuto prescritto per il sessennio filosofico-teologico.94 Nel rispetto delle esigenze proprie della vita religiosa-sacerdotale e dell'« intrinseca unità del sacerdozio cattolico », sia esso secolare o religioso,95 questi studi dovranno tener conto del piano di formazione sacerdotale stabilito dalla Santa Sede e dalla Conferenza Episcopale del proprio Paese,96 provvedendo che vi sia, comunque, sempre incluso un corso adeguato di teologia e spiritualità della vita religiosa e di teologia della Chiesa particolare.97 Anche in questo caso il possibile riconoscimento civile di questi istituti non deve pregiudicare o alterare il programma degli studi prescritti dalla Chiesa.

Dove gli istituti per la formazione dei religiosi candidati al sacerdozio accolgono, per seri motivi, anche alunni candidati al diaconato permanente o fratelli e religiose destinati ad altre attività apostoliche, il programma di studi per i futuri sacerdoti deve figurare come un'unità pienamente riconoscibile e speciale,98 evitando che la formazione sia una generica preparazione ministeriale comune a tutti. Si dovranno perciò rispettare le specifiche esigenze degli altri allievi, offrendo loro un programma appropriato che li prepari al ministero del diaconato permanente o ai servizi ecclesiali consoni alla loro vocazione.

d) Docenti. La validità formativa e la consistenza delle iniziative descritte dipendono in gran parte dalla competenza specifica, dal « sensus ecclesiae » e dall'autorevolezza religiosa dei docenti, oltre che dall'impostazione dei programmi e della vita dell'istituto stesso. I docenti, in modo particolare, devono ricordare che il loro insegnamento « deve aprire e comunicare l'intelligenza della fede ultimamente nel nome del Signore e della Chiesa ».99 Ne tengano conto i Superiori Maggiori nella scelta dei docenti. Al di sopra di altri impegni pastorali sappiano privilegiare la preparazione delle nuove generazioni, dando loro i migliori docenti e formatori. E una responsabiltà ecclesiale che non possono disattendere, per il bene del Popolo di Dio, della vita religiosa e del proprio istituto, nel presente e nel futuro.

Oltre alla la competenza accademica, i docenti curino la capacità didattica che il loro compito esige. 100 Speciale cura si deve avere nel garantire la qualità dell'insegnamento per le discipline che costituiscono la parte fondamentale del curriculum degli studi.

E necessario che ogni docente di discipline teologiche sia in possesso del mandato di insegnare. 101 I Superiori competenti, prima di dare il proprio assenso alla nomina di docente, si assicureranno che l'interessato possieda la dovuta preparazione, la fedeltà al Magistero e il rispetto della Tradizione necessari, ed anche la capacità di preparare sacerdoti per il servizio agli uomini del nostro tempo. 102

e) Ammissione. Per l'ammissione al centro di studio filosofico-teologico si richiede che il candidato abbia raggiunto il livello di studio indicato negli Statuti, tenendo conto delle norme canoniche nonchè delle necessità dei luoghi e dei tempi. E pure necessaria la presentazione scritta rilasciata dal Superiore Maggiore o dal Superiore della Casa di formazione cui appartiene.

Possono essere ammessi anche candidati del Clero diocesano dietro richiesta scritta del rispettivo Vescovo il quale, a norma degli Statuti del centro, assume i diritti e i doveri dei Superiori che vi inviano studenti.

L'istituto ha diritto di escludere dai propri programmi uno studente che, nel corso dell'anno, si rivelasse incapace di rispondere agli obiettivi e alle condizioni di ammissione, anche se presenta elevate capacità intellettuali e diligenza negli studi. Tale dimissione non impedisce che il suo superiore possa disporre per lui, in altra sede, altre opzioni.

f) Comunità di formazione e centro di studi filosofico-teologici. Il Superiore e l'équipe formativa di ogni istituto religioso saranno sempre i principali responsabili della formazione religiosa-sacerdotale dei propri membri. Guideranno e coordineranno la vita comunitaria, il programma globale di formazione e i corsi complementari specifici del proprio istituto, secondo la propria spiritualità e finalità pastorale, quale realtà unificante della formazione umana, dottrinale, spirituale e pastorale. Manterranno un periodico contatto con il centro di studio e si interesseranno attivamente dei suoi programmi.

Nel processo di discernimento e nella valutazione della idoneità dei religiosi candidati al sacerdozio, i Superiori sappiano consultare i docenti e i collaboratori nella formazione pastorale. Ne possono trarre vantaggio la comunità formatrice e anche il centro studi che sentirà sollecitata la sua responsabilità nel cammino formativo dei futuri sacerdoti.

Infine, è auspicabile che ogni istituto religioso che invia alunni al centro, si impegni a contribuire con qualche membro qualificato per l'insegnamento o per l'animazione della vita del centro stesso.

g) Iniziative proprie. Le iniziative di collaborazione inter-istituti descritte, si distinguono dai centri filosofici o teologici eretti sotto la responsabilità di un istituto religioso che, mantenendo la propria autonomia, ammette, come studenti, religiosi di altri istituti. 103 Questi centri seguono la normativa propria.




83 Cf. c. 237 § 2. Poiché manca una norma specifica al riguardo, i riferimenti canonici vengono interpretati « per analogia ».



84 Cf. PB 108 § 2.



85 Cf. Sapientia Christiana, Parte I: Norme comuni, art. 62. e Parte II: Norme applicative, art. 47.



86 Cf. Sapientia Christiana, Parte I: Norme comuni, art. 24.



87 Cf. c. 833.



88 Cf. c. 812.



89 MR 31.



90 Cf. VC 50.



91 Cf. VC 48-50.



92 PDV 53.



93 c. 252 § 1.



94 Cf. cc. 250. 252-258. 1032.



95 Cf. OT. Proemio; RFIS, I: 1-4; PI 108-109.



96 Cf. c. 242; RFIS I, 2.



97 Cf. VC 50.



98 Cf. PDV 61.



99 PDV 67.



100 Cf. c. 254.



101 Cf. c. 812.



102 Cf. cc. 248. 253; Giovanni Paolo II, Costituzione Apostolica Ex corde Ecclesiae, sulle Università Cattoliche, 15 agosto 1990, Parte II: Norme generali, 4, 3; Congregazione per la Dottrina della Fede, Istruzione Donum Veritatis, sulla vocazione ecclesiale del teologo, 24 maggio 1990, 6. 7.



103 Cf. c. 586.






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