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Congregazione per gli Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica
Collaborazione Inter-Istituti per la formaz.

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Gli Istituti di scienze religiose

20. Gli Istituti di scienze religiose sono sorti per dare ai religiosi fratelli e alle religiose un adeguato livello di formazione umanistica e teologica-pastorale da realizzarsi tenendo presente i contesti socio-culturali delle persone a cui i corsi sono proposti per meglio qualificarle e prepararle ai diversi servizi ecclesiali, secondo le finalità degli istituti di appartenenza.78

Sarà necessario offrire agli alunni un solido supporto filosofico-teologico, abilitarli al compito di educatori della fede, prepararli all'annunzio esplicito del Vangelo e alla promozione umana e sociale, renderli sensibili al rapporto tra il Vangelo e la cultura, al dialogo ecumenico e interreligioso, al discernimento dei segni dei tempi, all'integrazione nella pastorale organica e all'apertura missionaria in comunione con la Chiesa universale e particolare.

Si dovrà inoltre offrire una buona preparazione, permeata di valori evangelici, nelle scienze umane (pedagogia - psicologia - sociologia scienze della comunicazione sociale), rendendoli capaci di avvalersi di esse nella trasmissione della fede e nella formazione dei discepoli di Cristo.

E inoltre da curare una buona conoscenza dei gruppi umani e dei contesti culturali che dovranno evangelizzare, collaborando in questo modo a superare il pericolo di dicotomia tra la formazione che le religiose e i religiosi ricevono e i processi di evangelizzazione correttamente inculturati.79

Si curino infine corsi atti ad abilitare i religiosi e le religiose a svolgere più efficacemente il loro apostolato specifico nella Chiesa: corsi di pastorale per la gioventù, per i malati, la terza età, emarginati o per altre particolari attività apostoliche proprie della missione dei singoli istituti.

21. La fondazione e la conduzione di questi istituti dipendono dalle Conferenze dei Superiori o delle Superiore Maggiori, o da un gruppo di Superiori o Superiore Maggiori, ai quali spetta l'ultima responsabilità. Si richiede che ogni centro abbia uno statuto proprio, nel quale si definiscano scopo, destinatari, servizi che intende offrire e l'organismo che ne detiene la responsabilità immediata. La conferma dell'erezione e l'approvazione degli Statuti compete alla Congregazione per gli Istituti di vita consacrata e le Società di vita apostolica.

Ad assicurare l'adeguato svolgimento della sua funzione, occorre che il centro sia direttamente gestito da un'équipe con un proprio responsabile. Questi, nell'assolvere il compito demandatogli, dovrà garantire stabilità e competenza formativa. Ogni triennio, poi, invierà a questa Congregazione un rapporto sulle attività realizzate.

Per l'organizzazione dei corsi, vale quanto prescrive il Codice ai cc. 659, 660 e 661, e la Potissimum Institutioni al n. 61.80

Si incoraggiano gli Istituti di scienze religiose, destinati alla formazione di chi non è candidato al sacerdozio, di collegarsi con una Facoltà di Teologia. Si potrà, allora, promuovere una migliore formazione dottrinale degli studenti, in modo che possano eventualmente conseguire gli opportuni gradi accademici o diplomi.81

Il possibile riconoscimento civile di questi istituti è di grande utilità, tuttavia ciò non deve pregiudicare o alterare le finalità formative loro proprie.

In questo ambito le Università cattoliche, come anche altri organismi a livello delle chiese locali, possono offrire valide iniziative di studi da realizzarsi in collaborazione tra Vescovi e Superiori - Superiore Maggiori.82




78 Cf. MR 31.



79 Giovanni Paolo II, Esortazione Apostolica Ecclesia in Africa, 1995, 55-71.



80 E necessario distinguere gli istituti di scienze religiose — dei quali si tratta nel presente documento — dagli istituti « superiori » di scienze religiose che sono eretti dalla Santa Sede e sono sponsorizzati da una Facoltà Teologica. Cf. Normativa per gli Istituti Superiori di Scienze Religiose, Seminarium, 1 (1991), pp. 194-201.



81 Giovanni Paolo II, Costituzione Apostolica Sapientia Christiana, 1979, Parte I: Norme comuni, art. 62 § 1, e Parte II: Congregazione per l'Educazione Cattolica, Norme applicative della medesima, art. 47.



82 MR 31.






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