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Pius PP. VI
Charitas quae

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XXIV.

 Perciò disponiamo e strettamente vietiamo al citato Expilly ed agli altri illecitamente eletti ed illecitamente consacrati, sotto la stessa pena della sospensione, di arrogarsi la giurisdizione episcopale o qualunque altra autorità relativa al governo delle anime, dato che non l’ottennero mai; né di dare lettere dimissorie per prendere gli ordini, né di istituire, incaricare o confermare, con qualunque pretesto, pastori, vicari, missionari, servitori, funzionari, ministri o comunque li si voglia chiamare, incaricati della cura delle anime e dell’amministrazione dei sacramenti; né decretare, sia autonomamente sia congiuntamente, attraverso conciliabolo, in materia attinente la giurisdizione ecclesiastica; inoltre dichiariamo e rendiamo noto a tutti che lettere dimissoriali, deputazioni e conferme, sia che siano già state presentate sia che possano esserlo in futuro, insieme a tutti gli altri atti che siano derivati per temerario ardire, saranno considerati illegittimi e di nessuna rilevanza.




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