| Indice | Parole: Alfabetica - Frequenza - Rovesciate - Lunghezza - Statistiche | Aiuto | Biblioteca IntraText |
| Pius PP. VI Charitas quae IntraText CT - Lettura del testo |
Per prevenire mali maggiori, con la stessa autorità e lo stesso tenore disponiamo e rendiamo noto che tutte le altre elezioni alle Chiese, alle Cattedrali ed alle Parrocchie francesi, vacanti o, peggio, occupate; vecchie o, peggio, nuove e di illegittima costituzione, compiute sin qui secondo i criteri della ricordata Costituzione del clero da parte degli elettori dei distretti municipali; quelle che vogliamo si considerino esplicitate, e quante altre seguiranno, devono essere considerate illegali, illegittime, sacrileghe e di nessun valore per il passato, per il presente e per il futuro; e Noi, per il presente, adesso per allora, le annulliamo, cancelliamo e abroghiamo. Dichiarando inoltre che quegli stessi che sono stati eletti senza fondamento giuridico e gli altri che lo saranno in analogo modo, sia nelle Chiese sia nelle Cattedrali, sono privi di ogni giurisdizione ecclesiastica o spirituale relativa al governo delle anime; che i Vescovi sin qui illecitamente consacrati, che parimenti vogliamo si ritengano citati, e gli altri che in seguito lo siano, debbono ritenersi totalmente privi dell’esercizio dell’Ordine episcopale né godranno del Ministero sacerdotale ora o in futuro. Perciò proibiamo strettamente sia a coloro che sono stati eletti Vescovi, sia a coloro che eventualmente lo saranno, di osare ricevere l’Ordine, cioè la consacrazione episcopale, da chiunque, sia egli Metropolita o Vescovo. Quanto agli stessi pseudo-Vescovi ed ai loro sacrileghi consacratori, e a tutti gli altri Arcivescovi e Vescovi, non presumano di consacrare gli illecitamente eletti o quelli che lo dovessero essere in futuro, trincerandosi dietro qualsiasi pretesto o colore. Comandando inoltre agli eletti di questo tipo e agli eventuali futuri Vescovi o Parroci, che non si comportino assolutamente come Arcivescovi, Vescovi, Parroci o Vicari, né s’incoronino del titolo di alcuna Chiesa cattedrale o parrocchiale, né si arroghino alcuna giurisdizione o facoltà relativa al governo delle anime, sotto pena di sospensione e di nullità; pena dalla quale nessuno di quelli fin qui nominati potrà mai essere liberato, se non da Noi personalmente o da coloro che la Sede Apostolica avrà delegato.