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| Paulus PP. VI Causas matrimoniales IntraText CT - Lettura del testo |
Le cause matrimoniali sono state sempre oggetto di speciale sollecitudine da parte della santa madre chiesa, la quale con esse si sforza di tutelare la santità e la genuina natura del sacro vincolo del matrimonio. Difatti il ministero dei giudici ecclesiastici dimostra chiaramente, pur nelle modalità che gli sono proprie, la carità pastorale della chiesa, che ben conosce quale e quanta importanza abbiano i processi matrimoniali per la salvezza delle anime.
Dato però che nel nostro tempo il numero di queste cause tende a crescere sempre più, la chiesa non può fare a meno di guardare con grande preoccupazione al fenomeno. Un tale aumento, infatti, come dicemmo già ai prelati uditori del tribunale della sacra romana rota, "è un segno caratteristico dell’indebolito senso della sacralità della legge, su cui è fondata la famiglia cristiana, dell’inquietudine della vita moderna, della precarietà di condizioni sociali ed economiche, in cui essa si svolge, e del pericolo perciò che può minacciare la saldezza, la vitalità, la felicità dell’istituto familiare".
La santa chiesa confida che l’impegno, dimostrato dall’ultimo concilio ecumenico nell’illustrare e promuovere il valore spirituale del matrimonio e la conseguente azione pastorale, darà certo i suoi frutti, anche per quel che riguarda la stabilità del vincolo matrimoniale; ma intanto essa, stabilendo alcune norme opportune, intende evitare che l’eccessiva lunghezza dei processi matrimoniali contribuisca ad aggravare la condizione spirituale di tanti suoi figli.
Nell’attesa, pertanto, della riforma organica della procedura matrimoniale, alla quale sta lavorando la nostra commissione per la revisione del codice di diritto canonico, ci è sembrato conveniente emanare alcune norme relative alla costituzione dei tribunali ecclesiastici ed al processo giudiziario, per rendere così più spedito lo stesso processo matrimoniale. Ferme restando dunque le altre norme canoniche relative ai processi, in virtù di questo motu proprio e con la nostra autorità apostolica, decretiamo e stabiliamo le norme seguenti, che dovranno esser fedelmente osservate dal 10 ottobre 1971 in tutti i tribunali, anche apostolici, finché non sarà promulgato il nuovo codice di diritto canonico.