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Paulus PP. VI
Causas matrimoniales

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1. Il foro competente.

I. Le cause matrimoniali dei battezzati spettano, per diritto proprio, al giudice ecclesiastico.

II. Le cause, concernenti gli effetti puramente civili del matrimonio, spettano al magistrato civile, a meno che per diritto particolare non sia stabilito che esse, quando siano trattate in forma incidentale ed accessoria, possono essere esaminate e definite dal giudice ecclesiastico.

III. Tutte le cause matrimoniali, che riguardano coloro di cui parla il can. 1157.1, n. 1, del CIC, sono esclusivamente trattate da quella congregazione o tribunale o speciale commissione, a cui, nei singoli casi, le ha affidate il sommo pontefice.

IV. 1. Nelle altre cause di nullità del matrimonio è competente: a) il tribunale del luogo, in cui è stato celebrato il matrimonio; ovvero b) il tribunale del luogo, in cui la parte convenuta abbia una sufficientemente stabile residenza, tale da poter essere dimostrata mediante un documento ecclesiastico o in altro modo legittimo; ovvero c) il tribunale del luogo, in cui di fatto dovrà esser raccolta la maggior parte delle deposizioni o delle prove, sempre che ci sia il consenso tanto dell’ordinario del luogo in cui abitualmente risiede la parte convenuta, quanto dell’ordinario del luogo e del presidente del tribunale a cui ci si è rivolti.

2. Verificandosi il caso previsto nel precedente par. 1, c), il tribunale, prima di accettare la causa, dovrà chiedere alla parte convenuta se ha qualcosa da eccepire contro il foro, al quale si è rivolta la parte attrice.

3. Qualora siano sostanzialmente cambiate le circostanze di luogo o di persona, di cui si è detto al par. 1, l’istanza prima della conclusione della causa può esser trasferita, in casi particolari, dall’uno all’altro tribunale avente eguale competenza, purché ci sia il consenso delle parti e di entrambi i tribunali.




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