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Paulus PP. VI
Causas matrimoniales

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2. La costituzione dei tribunali.

V. 1. Qualora non sia possibile la formazione di un collegio di tre giudici chierici né del tribunale diocesano né del tribunale regionale, dove esso esista, la conferenza episcopale ha la facoltà di permettere, per il primo e secondo grado, la costituzione di un collegio di due chierici e un laico.

2. Per il primo grado, quando neppure con l’aggregazione di un laico sia possibile la formazione del collegio, di cui al p.1, la medesima conferenza episcopale, nei singoli casi, può demandare ad un chierico, come a giudice unico, le cause di nullità matrimoniale. Questo giudice, dove sia possibile, deve scegliersi per il giudizio un assessore e un uditore.

3. La conferenza episcopale può concedere le facoltà, di cui sopra, secondo i suoi propri statuti, o per mezzo di un gruppo di suoi membri o, almeno, per mezzo di un suo membro delegato, eletti a questo scopo.

VI. A svolgere le funzioni di assessore e di uditore, nei tribunali di qualunque grado, possono essere chiamati anche i laici; la funzione di notaio può essere assunta sia da uomini sia da donne.

VII. I laici da assumere per lo svolgimento di tali funzioni devono distinguersi per la loro fede cattolica, per la loro moralità ed insieme per la conoscenza del diritto canonico. Quando poi si tratta di affidare ad un laico la funzione di giudice, secondo ciò che si è detto al n. V.1, siano preferiti coloro che hanno anche pratica forense.




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