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| Paulus PP. VI Causas matrimoniales IntraText CT - Lettura del testo |
X. Quando da un documento certo e autentico, che non sia passibile di nessuna opposizione o eccezione, apparirà manifesta l’esistenza di un impedimento dirimente, ed insieme con pari certezza risulterà che non è stata concessa la dispensa da questi impedimenti, in tali casi, omesse le formalità previste dal diritto, l’ordinario dopo aver citate le parti e con l’intervento del difensore del vincolo, potrà dichiarare la nullità del matrimonio.
XI. Parimenti, con le medesime clausole e nel medesimo modo di cui al n. X, l’ordinario potrà dichiarare la nullità del matrimonio anche quando la causa fu intrapresa per difetto della forma canonica o per difetto del valido mandato del procuratore.
XII. Contro questa dichiarazione il difensore del vincolo, se nella sua prudenza giudicherà che gli impedimenti o i difetti, di cui ai numeri X e XI, non sono certi, o che probabilmente c’è stata per essi la dispensa, è tenuto ad appellare al giudice di seconda istanza, al quale devono essere trasmessi gli atti, e che dev’essere avvertito per iscritto che si tratta di un caso speciale.
XIII. Il giudice di seconda istanza, con l’intervento soltanto del difensore del vincolo, deciderà secondo lo stesso modo di cui al n. X, se la sentenza debba esser confermata, o se si debba procedere nella causa secondo la via giuridica ordinaria: nel qual caso rimette la causa al tribunale di prima istanza.