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Paulus PP. VI
Apostolorum limina

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III.

1. Perciò, quasi interpretando il materno sentire della chiesa, a tutti i fedeli, convenientemente disposti, i quali, dopo essersi confessati e comunicati, pregheranno secondo le intenzioni del sommo pontefice e del collegio episcopale, elargiamo il dono dell’indulgenza plenaria: 1) se compiranno un pio pellegrinaggio ad una delle basiliche patriarcali (cioè alla basilica di S. Pietro in Vaticano, o a quella di San Paolo sulla via Ostiense, o all’arcibasilica del ss.mo Salvatore al Laterano, o alla basilica Liberiana sull’Esquilino), o ad altra chiesa o luogo della città di Roma, designato dalla competente autorità, e ivi parteciperanno devotamente ad una celebrazione liturgica, specialmente al sacrificio della messa, o ad altro esercizio di pietà (ad es. la Via crucis, il Rosario mariano); 2) se visiteranno, in gruppo o singolarmente, una delle quattro basiliche patriarcali, e quelle solamente, ed ivi attenderanno per un congruo periodo di tempo a pie meditazioni, concludendole col " Padre nostro ", con la professione di fede in qualsiasi legittima forma, e con l’invocazione della b.v. Maria;

2. 3) se, essendo impediti per malattia o per altra grave causa dal partecipare, dal luogo in cui si trovano, al pio pellegrinaggio a Roma, ad esso si uniranno spiritualmente, offrendo a Dio le loro preghiere ed i loro dolori; 4) se, trovandosi a Roma ed essendo impediti per malattia o per altra grave causa dal partecipare - come si è detto sopra ai nn. 1-2 - alla celebrazione liturgica, o all’esercizio di pietà, o alla visita che vien fatta dalla loro comunità (ecclesiale, familiare o sociale), ad essa si uniranno spiritualmente, offrendo a Dio le loro preghiere ed i loro dolori.

3. Nel corso dell’anno giubilare rimangono, inoltre, in vigore le altre concessioni di indulgenze, ferma restando tuttavia la norma secondo la quale l’indulgenza plenaria si può lucrare soltanto una volta al giorno. Tutte le indulgenze, però, possono sempre essere applicate ai defunti a modo di suffragio.

4. Per le stesse ragioni, cioè per offrire ai fedeli la più ampia possibilità di usufruire dei mezzi della salvezza, e per agevolare il compito dei pastori e specialmente dei confessori, disponiamo che i confessori, i quali parteciperanno al pellegrinaggio giubilare, possono avvalersi delle facoltà di cui sono stati provvisti nella propria diocesi dalla legittima autorità, per ascoltare, durante il viaggio e a Roma, le confessioni dei fedeli che con essi fanno il pellegrinaggio, ed anche di altri che, unendosi agli stessi pellegrini, ad essi si rivolgeranno, salvo il diritto dei penitenzieri delle basiliche patriarcali circa le sedi di confessioni loro riservate. A questi, poi, saranno conferite speciali facoltà dalla penitenzieria apostolica.




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