9. D'altronde
l'Esortazione «Familiaris consortio», quando invita i pastori a ben distinguere
le varie situazioni dei divorziati risposati, ricorda anche il caso di coloro
che sono soggettivamente certi in coscienza che il precedente matrimonio,
irreparabilmente distrutto, non era mai stato valido(17). Si deve
certamente discernere se attraverso la via di foro estemo stabilita dalla
Chiesa vi sia oggettivamente una tale nullità di matrimonio. La
disciplina della Chiesa, mentre conferma la competenza esclusiva dei tribunali
ecclesiastici nell'esame della validità del matrimonio dei cattolici,
offre anche nuove vie per dimostrare la nullità della precedente unione,
allo scopo di escludere per quanto possibile ogni divario tra la verità
verificabile nel processo e la verità oggettiva conosciuta dalla retta
coscienza(18).
Attenersi al
giudizio della Chiesa e osservare la vigente disciplina circa I
obbligatorietà della forma canonica in quanto necessaria per la
validità dei matrimoni dei cattolici, è ciò che veramente
giova al bene spirituale dei fedeli interessati. Infatti, la Chiesa è il
Corpo di Cristo e vivere nella comunione ecclesiale è vivere nel Corpo
di Cristo e nutrirsi del Corpo di Cristo. Ricevendo il sacramento
dell'Eucaristia, la comunione con Cristo Capo non può mai essere
separata dalla comunione con i suoi membri, cioè con la sua Chiesa. Per
questo il sacramento della nostra unione con Cristo è anche il
sacramento dell'unità della Chiesa. Ricevere la Comunione eucaristlca in
contrasto con le norme della comunione ecclesiale è quindi una cosa in
sé contraddittoria. La comunione sacramentale con Cristo include e
presuppone l'osservanza, anche se talvolta difficile, dell'ordinamento della
comunione ecclesiale, e non può essere retta e fruttifera se il fedele,
volendo accostarsi direttamente a Cristo, non rispetta questo ordinamento.
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