(11) Occorre tenere ben presente, nello stesso ordine di principi, la
distinzione tra interesse pubblico e interesse privato. Nel primo caso, la
società e i poteri pubblici hanno il dovere di proteggerlo e
promuoverlo. Nel secondo caso, lo Stato deve limitarsi a garantire la
libertà. Dove l'interesse è pubblico, interviene il diritto
pubblico. E ciò che risponde a interessi privati, deve essere rimesso,
al contrario, all'ambito privato. Il matrimonio e la famiglia rivestono un
interesse pubblico e sono il nucleo fondamentale della società e dello
Stato; come tali, devono essere riconosciuti e protetti. Due o più
persone possono decidere di vivere insieme, con o senza relazione sessuale,
però questa convivenza o coabitazione non riveste per questo interesse
pubblico. I poteri pubblici possono evitare di intromettersi in questa
scelta, che ha carattere privato. Le unioni di fatto sono la conseguenza di
comportamenti privati e su questo piano privato dovrebbero restare. Il loro
riconoscimento pubblico o la loro equiparazione al matrimonio, con la
conseguente elevazione degli interessi privati al rango di interessi pubblici, sarebbero
pregiudizievoli per la famiglia fondata sul matrimonio. Nel matrimonio, l'uomo
e la donna costituiscono tra di loro un’alleanza di tutta la vita, ordinata,
per sua stessa natura, al bene dei coniugi, alla generazione e all’educazione
della prole. A differenza delle unioni di fatto, nel matrimonio si assumono
pubblicamente e formalmente impegni e responsabilità di rilevanza per la
società, esigibili nell'ambito giuridico.
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