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Pontificio Consiglio per la Famiglia
Famiglia, matrimonio e unioni di fatto

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  • IV – Giustizia e bene sociale della famiglia
    • La società e lo Stato devono difendere e promuovere la famiglia fondata sul matrimonio
      • 29
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La società e lo Stato devono difendere e promuovere la famiglia fondata sul matrimonio 

(29) In breve, la promozione umana, sociale e materiale della famiglia fondata sul matrimonio, e la protezione giuridica degli elementi che la compongono nel suo carattere unitario, sono un bene non solo per i singoli componenti della famiglia, ma anche per la struttura e il buon funzionamento dei rapporti interpersonali, l’equilibrio dei poteri, la garanzia delle libertà, gli interessi educativi, l’identità dei cittadini e la ripartizione delle funzioni tra le diverse istituzioni sociali: “determinante e insostituibile è il ruolo della famiglia nel costruire la cultura della vita60. Non bisogna dimenticare che se la crisi della famiglia è stata, in talune circostanze e sotto certi aspetti, una delle cause di un intervenzionismo accresciuto dello Stato nel campo a lei proprio, non è meno vero che in ripetute altre occasioni e sotto altri aspetti le iniziative dei legislatori hanno favorito o provocato difficoltà e perfino la rottura di numerosi matrimoni e famiglie. “L’esperienza di diverse culture attraverso la storia ha mostrato come sia necessario per la società riconoscere e difendere l’istituzione familiare (...) La società, e in particolar modo lo Stato e le Organizzazioni Internazionali, devono proteggere la famiglia con misure di carattere politico, economico, sociale e giuridico, miranti a consolidare l’unità e la stabilità della famiglia in modo che essa possa esercitare la sua specifica funzione61

Oggi più che mai è necessario – per la famiglia e per la stessa societàaccordare la giusta attenzione ai problemi ai quali il matrimonio e la famiglia devono far fronte attualmente, nel rispetto assoluto della loro libertà. A questo scopo, c’è bisogno di creare una legislazione che protegga i suoi elementi essenziali, senza limitare la loro libertà di decisione, in particolare per ciò che riguarda il lavoro femminile, quando è incompatibile con lo stato di sposa e di madre62, la “cultura del successo” che impedisce a coloro che sono nella vita attiva di rendere i loro obblighi professionali compatibili con la loro vita familiare63, la decisione di accogliere i bambini, che i coniugi devono prendere secondo la loro coscienza64, la difesa del carattere permanente al quale le coppie sposate aspirano legittimamente65, la libertà religiosa e la dignità e uguaglianza di diritti66, i principi e le scelte relative all’educazione voluta per i figli67, il trattamento fiscale e le altre disposizioni di natura patrimoniale (successioni, alloggio, ecc.), il trattamento dell’autonomia legittima della famiglia, e infine il rispetto e il sostegno delle sue iniziative nel campo politico, specialmente quelle che riguardano l’ambiente familiare68. Di qui la necessità di stabilire una chiara distinzione, sul piano sociale, tra fenomeni di natura differente nei loro aspetti giuridici e nel loro contributo al bene comune, e di trattarli come tali. “Il valore istituzionale del matrimonio deve essere sostenuto dalle pubbliche autorità; la situazione delle coppie non sposate non deve essere messa sullo stesso piano del matrimonio debitamente contratto69.

 




60 Giovanni Paolo II, Enc. Evangelium vitae, n. 92.



61 Carta dei Diritti della Famiglia, Preambolo, H-I.



62 Cfr. Giovanni Paolo II, Es. Ap. Familiaris consortio, nn. 23-24.



63 Ibid. n. 25.



64 Ibid., nn. 28-35; Carta dei Diritti della Famiglia, art. 3.



65 Cfr. Giovanni Paolo II, Es. Ap. Familiaris consortio, n. 20; Carta dei Diritti della Famiglia, art. 6.



66 Carta dei Diritti della Famiglia, art. 2, b e c; art. 7.



67 Cfr. Giovanni Paolo II, Es. Ap. Familiaris consortio, nn. 36-41; Carta dei Diritti della Famiglia, art. 5; Gratissimam sane (Lettera alle Famiglie), n. 16.l



68 Cfr. Giovanni Paolo II, Es. Ap. Familiaris consortio, nn. 42-48; Carta dei Diritti della Famiglia, art. 8-12;



69 Carta dei Diritti della Famiglia, art. 1, c.






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