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| Pontificio Consiglio per la Famiglia Famiglia, matrimonio e unioni di fatto IntraText CT - Lettura del testo |
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(11) Occorre tenere ben presente, nello stesso ordine di principi, la distinzione tra interesse pubblico e interesse privato. Nel primo caso, la società e i poteri pubblici hanno il dovere di proteggerlo e promuoverlo. Nel secondo caso, lo Stato deve limitarsi a garantire la libertà. Dove l'interesse è pubblico, interviene il diritto pubblico. E ciò che risponde a interessi privati, deve essere rimesso, al contrario, all'ambito privato. Il matrimonio e la famiglia rivestono un interesse pubblico e sono il nucleo fondamentale della società e dello Stato; come tali, devono essere riconosciuti e protetti. Due o più persone possono decidere di vivere insieme, con o senza relazione sessuale, però questa convivenza o coabitazione non riveste per questo interesse pubblico. I poteri pubblici possono evitare di intromettersi in questa scelta, che ha carattere privato. Le unioni di fatto sono la conseguenza di comportamenti privati e su questo piano privato dovrebbero restare. Il loro riconoscimento pubblico o la loro equiparazione al matrimonio, con la conseguente elevazione degli interessi privati al rango di interessi pubblici, sarebbero pregiudizievoli per la famiglia fondata sul matrimonio. Nel matrimonio, l'uomo e la donna costituiscono tra di loro un’alleanza di tutta la vita, ordinata, per sua stessa natura, al bene dei coniugi, alla generazione e all’educazione della prole. A differenza delle unioni di fatto, nel matrimonio si assumono pubblicamente e formalmente impegni e responsabilità di rilevanza per la società, esigibili nell'ambito giuridico.
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