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| Pontificio Consiglio per la Famiglia Famiglia, matrimonio e unioni di fatto IntraText CT - Lettura del testo |
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(17) La famiglia ha diritto ad essere protetta e sostenuta dalla società, come riconoscono numerose Costituzioni vigenti in tutto il mondo21 . È un riconoscimento, in giustizia, della funzione essenziale che la famiglia fondata sul matrimonio svolge per la società. A questo diritto originario della famiglia corrisponde , da parte della società, un dovere non solo morale, ma anche civile. Il diritto della famiglia fondata sul matrimonio ad essere protetta e sostenuta dalla società e dallo Stato deve essere iscritto nella legge. Si tratta di un punto che riguarda il bene comune. Sulla base di un'argomentazione limpida, San Tommaso d’Aquino rifiuta l’idea che la legge morale e la legge civile possano trovarsi in opposizione: esse sono distinte, ma non opposte; si distinguono, ma non si dissociano; tra di loro non c’è univocità, ma neanche contraddizione22. Come afferma Giovanni Paolo II, “è importante che quanti sono chiamati a condurre i destini delle nazioni riconoscano ed affermino l’istituzione matrimoniale; in effetti, il matrimonio possiede uno statuto giuridico specifico che riconosce diritti e doveri da parte dei coniugi, l’uno verso l’altro e nei confronti dei figli; il ruolo delle famiglie nella società, della quale assicurano la continuità, è primordiale. La famiglia favorisce la socializzazione dei giovani e contribuisce ad arginare i fenomeni di violenza, mediante la trasmissione dei valori, così come attraverso l’esperienza della fraternità e della solidarietà che permette di vivere ogni giorno. Nella ricerca di soluzioni legittime per la società moderna, essa non può essere messa sullo stesso piano di semplici associazioni o unioni, e queste ultime non possono beneficiare di diritti particolari, legati esclusivamente alla tutela dell’impegno coniugale e della famiglia, fondata sul matrimonio, come comunità di vita e di amore stabile, frutto del dono totale e fedele dei coniugi, aperta alla vita” 23 .
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21 In Europa, ad esempio, nella Costituzione della Germania: "Il matrimonio e la famiglia trovano particolare protezione nell'ordinamento dello Stato" (Art. 6); Spagna: "I pubblici poteri assicurano la protezione sociale, economica e giuridica della famiglia" (Art. 39); Irlanda: "Lo Stato riconosce la famiglia come il gruppo naturale primario e fondamentale della società e come istituzione morale dotata di diritti inalienabili e imprescrittibili, anteriori e superiori a ogni diritto positivo. Per questo lo Stato si impegna a proteggere la costituzione e l'autorità della famiglia come fondamento necessario dell'ordine sociale e come elemento indispensabile per il benessere della Nazione e dello Stato" (Art. 41); Italia: "La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio" (Art. 29); Polonia: "Il matrimonio, cioè l'unione di un uomo e di una donna, così come la famiglia, la paternità e la maternità, devono trovare protezione e cura nella Repubblica di Polonia" (Art. 18); Portogallo: "La famiglia, come elemento fondamentale della società, ha diritto alla protezione della società e dello Stato e alla realizzazione di tutte le condizioni che permettano la realizzazione personale dei loro membri" (Art.67). Anche nelle Costituzioni del resto del mondo: Argentina: "… la legge stabilirà … la protezione integrale della famiglia" (Art. 14); Brasile: "La famiglia, base della società, è oggetto di speciale protezione da parte dello Stato" (Art. 226); Cile: "La famiglia è il nucleo fondamentale della società … E' dovere dello Stato … assicurare protezione alla popolazione e alla famiglia …" (Art.1); Repubblica Popolare di Cina: "Lo Stato protegge il matrimonio, la famiglia, la maternità e l'infanzia" (Art. 49); Colombia: "Lo Stato riconosce, senza alcuna discriminazione, la primazia dei diritti inalienabili della persona e protegge la famiglia come istituzione fondamentale della società" (Art. 5); Corea del Sud: "Il matrimonio e la vita familiare si fondano sulla dignità individuale e l'uguaglianza tra i sessi; lo Stato metterà in atto tutti i mezzi a sua disposizione per raggiungere questo scopo" (Art. 36); Filippine: "Lo Stato riconosce la famiglia filippina come fondamento della Nazione. Di conseguenza deve essere intensamente favorita la solidarietà, la sua attiva promozione e il suo totale sviluppo. Il matrimonio è un'istituzione sociale inviolabile, è fondamento della famiglia e deve essere protetto dallo Stato" (Art. 15); Messico: " … la Legge … proteggerà l'organizzazione e lo sviluppo della famiglia" (Art. 4); Perù: "La comunità e lo Stato … proteggono anche la famiglia e promuovono il matrimonio; li riconoscono come istituzioni naturali e fondamentali della società" (Art. 4); Ruanda: "La famiglia, in quanto base naturale del popolo ruandese, sarà protetta dallo Stato" (Art. 24). 22 “Ogni legge posta dagli uomini in tanto ha valore di legge, in quanto è derivata dalla legge naturale. Se poi in qualche cosa contrasta con la legge naturale non è più legge, ma corruzione della legge”. San Tommaso d’Aquino, Summa Teologica, I-II, q.95, a.2. 23 Giovanni Paolo II, Discorso al Secondo Incontro di Politici e Legislatori d’Europa organizzato dal Pontificio Consiglio per la Famiglia, 23-10-1998. |
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