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Pontificio Consiglio per la Famiglia
Famiglia e diritti umani

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  • 3. LA PERSONA: LA SUA DIGNITÀ, I SUOI DIRITTI
    • 3.1. Dignità ed uguaglianza
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3. LA PERSONA: LA SUA DIGNITÀ, I SUOI DIRITTI

3.1. Dignità ed uguaglianza

18. Il concetto di dignità dell'essere umano deve essere sempre la chiave interpretativa della Dichiarazione del 1948, come menzionato nel primo paragrafo del preambolo, ripreso nel primo articolo e in seguito ripetuto in tutta la Dichiarazione. Tutte le affermazioni, i principi e i diritti menzionati nella Dichiarazione sono redatti e devono essere interpretati alla luce della dignità propria dell'essere umano.

19. La Dichiarazione raccoglie il frutto del patrimonio storico dell'umanità. La comprensione cristiana dell'uomo, inoltre, permette di giungere ad un fondamento più profondo di questa realtà, manifestando che l'uomo è l'unico essere che vale per se stesso e non solo a motivo della specie. Anzi, egli è stato creato ad immagine e somiglianza di Dio (Gn 1,27) e, pertanto, dotato di valore assoluto: la creatura umana è voluta ed amata da Dio per se stessa, come un fine.22 Non è pertanto uno strumento, un mezzo o qualcosa di manipolabile.

20. La Dichiarazione universale inizia col riconoscere l'innata dignità di tutti i membri della famiglia umana, come pure l'uguaglianza e l'inalienabilità dei suoi diritti.23 Prende atto che questa dignità è una realtà che emana da ciò che l'uomo è, cioè dalla sua natura. E quindi un riflesso della realtà sostanziale e spirituale della persona umana, e non di una creazione della volontà umana, né una concessione dei poteri pubblici o un prodotto delle culture o delle circostanze storiche.

21. Nella Dichiarazione la dignità dell'essere umano è posta in relazione con la ragione e con la coscienza di cui l'essere umano è dotato 24 e pertanto con la sua libera volontà. E quanto sottolinea espressamente anche l'enciclica Pacem in terris.25 Viene in questo modo evidenziato che la dignità non è un concetto generico, meramente formale o vuoto, bensì pieno di contenuto, come evidenziano gli articoli successivi della Dichiarazione. La dignità e la possibilità di ogni persona reale di realizzare la propria personalità e i propri diritti, non in astratto, bensì concretamente, come uomo o donna, sposa o sposo, figlio o genitore.

22. Nella Dichiarazione, d'altro canto, si afferma e si riconosce la piena uguaglianza di ogni persona 26 e pertanto la proibizione di ogni forma di discriminazione o limitazione dei suoi diritti in base a « razza, colore, sesso, idioma, religione, opinione politica..., origine nazionale o sociale, posizione economica, nascita o qualunque altra condizione ».27 Tale uguaglianza si manifesta anche nel riconoscimento ad ogni persona della sua titolarità di diritti in ogni fase della sua crescita e in ogni momento della sua esistenza.




22) Cfr. Concilio Vaticano II, Costituzione Pastorale Gaudium et spes sulla Chiesa nel mondo contemporaneo, 71265, 24.



23) Cfr. Messaggio per la Celebrazione della Giornata Mondiale della Pace 1999, 3.



24) Cfr. Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, art. 1.



25) Cfr. Pacem in terris, 9.



26) Cfr. Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, art. 1.



27) Ibid., art. 2.






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