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3. LA PERSONA: LA SUA DIGNITÀ, I SUOI DIRITTI
3.1. Dignità ed uguaglianza
18. Il concetto di
dignità dell'essere umano deve essere sempre la chiave interpretativa della Dichiarazione
del 1948, come menzionato nel primo paragrafo del preambolo, ripreso nel
primo articolo e in seguito ripetuto in tutta la Dichiarazione. Tutte le
affermazioni, i principi e i diritti menzionati nella Dichiarazione sono
redatti e devono essere interpretati alla luce della dignità propria
dell'essere umano.
19. La Dichiarazione
raccoglie il frutto del patrimonio storico dell'umanità. La comprensione
cristiana dell'uomo, inoltre, permette di giungere ad un fondamento più
profondo di questa realtà, manifestando che l'uomo è l'unico essere che vale
per se stesso e non solo a motivo della specie. Anzi, egli è stato creato ad immagine
e somiglianza di Dio (Gn 1,27) e, pertanto, dotato di valore
assoluto: la creatura umana è voluta ed amata da Dio per se stessa, come un
fine.22 Non è pertanto uno strumento, un mezzo o qualcosa di
manipolabile.
20. La Dichiarazione
universale inizia col riconoscere l'innata dignità di tutti i membri
della famiglia umana, come pure l'uguaglianza e l'inalienabilità dei suoi
diritti.23 Prende atto che questa dignità è una realtà che
emana da ciò che l'uomo è, cioè dalla sua natura. E quindi un riflesso della
realtà sostanziale e spirituale della persona umana, e non di una creazione
della volontà umana, né una concessione dei poteri pubblici o un prodotto delle
culture o delle circostanze storiche.
21. Nella Dichiarazione
la dignità dell'essere umano è posta in relazione con la ragione e
con la coscienza di cui l'essere umano è dotato 24 e
pertanto con la sua libera volontà. E quanto sottolinea espressamente
anche l'enciclica Pacem in terris.25 Viene in questo
modo evidenziato che la dignità non è un concetto generico, meramente formale o
vuoto, bensì pieno di contenuto, come evidenziano gli articoli successivi della
Dichiarazione. La dignità e la possibilità di ogni persona reale di
realizzare la propria personalità e i propri diritti, non in astratto, bensì
concretamente, come uomo o donna, sposa o sposo, figlio o genitore.
22. Nella Dichiarazione,
d'altro canto, si afferma e si riconosce la piena uguaglianza di ogni persona 26
e pertanto la proibizione di ogni forma di discriminazione o limitazione dei
suoi diritti in base a « razza, colore, sesso, idioma, religione, opinione
politica..., origine nazionale o sociale, posizione economica, nascita o
qualunque altra condizione ».27 Tale uguaglianza si
manifesta anche nel riconoscimento ad ogni persona della sua titolarità di
diritti in ogni fase della sua crescita e in ogni momento della sua esistenza.
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